Iter autorizzativo

 Indice

 

  1. Premessa e  obiettivi                                                                                                                                                

  2. Storia normativa italiana sulla geotermia                                                                                                                                                  

  3. Normativa vigente in materia di risorse geotermiche                                                                                                                             

  4. Brevi cenni normativi sulle risorse geotermiche di interesse nazionale e locale                                                                                                    

  5. Brevi cenni normativi sulle piccole utilizzazioni locali ed impianti pilota                                                                                                            

  6. Brevi cenni normativi sulla normativa ambientale                                                                                                                                                   

  7. Iter autorizzativo per la richiesta del permesso di ricerca di risorse geotermiche di interesse nazionale e locale                       

  8. Iter autorizzativo Regione Campania                                                                                                                                                                          

  9. Iter autorizzativo Regione Puglia                                                                                                                                                                                

  10. Iter autorizzativo Regione Calabria                                                                                                                                                                            

  11. Iter autorizzativo per la richiesta di concessione di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale e locale                                                                                                          

  12. Iter autorizzativo per la presentazione di un permesso di ricerca e di una concessione di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale e locale nella Regione Sicilia

  13. Rilascio del Permesso di Prospezione                                                                                          

  14. Rilascio del Permesso di Ricerca                                                                                                  

  15. Esercizio del Permesso di Ricerca                                                                                                

  16. Rilascio ed esercizio della Concessione di Coltivazione                                                             

  17. Iter autorizzativo per le “piccole utilizzazioni locali”                                                         

  18. Iter autorizzativo piccole utilizzazioni locali Regione Sicilia                                                     

  19. Produzione di energia elettrica                                                                                                   

  20. Impianti geotermici open loop (circuito aperto)                                                                          

  21. Sonde geotermiche closed loop (circuito chiuso) e pali energetici                                                 

  22. Iter autorizzativo piccole utilizzazioni locali Regione Campania                                             

  23. Produzione di energia elettrica                                                                                                   

  24. Impianti geotermici open loop (circuito aperto)                                                                          

  25. Sonde geotermiche closed loop (circuito chiuso) e pali energetici                                                 

  26. Iter autorizzativo piccole utilizzazioni locali Regione Puglia                                                    

  27. Impianti geotermici open loop (circuito aperto)                                                                          

  28. Sonde geotermiche closed loop (circuito chiuso) e pali energetici                                                 

  29. Iter autorizzativo piccole utilizzazioni locali Regione Calabria                                                

  30. Impianti geotermici open loop (circuito aperto)                                                                          

  31. Sonde geotermiche closed loop (circuito chiuso) e pali energetici                                                 

  32. Iter autorizzativo per permessi di ricerca per la sperimentazione degli impianti pilota

  33. Istanza di permesso di ricerca per la sperimentazione di impianti pilota                                 

  34. Caratteristiche dell’area                                                                                                               

  35. Documenti societari                                                                                                                      

  36. Criteri valutativi adottati per l’istruttoria delle istanze

  37. Appendice: grafici di sintesi 

 

 

1. Premessa e obiettivi     

Negli ultimi anni in Italia si sta sempre più affermando la cultura ecocompatibile dello sfruttamento di risorse rinnovabili, in particolare dell’energia eolica e solare. Lo sfruttamento dell’energia geotermica, che rappresenta una forma di energia inesauribile, pulita, sostenibile ed in alcuni siti facilmente ed economicamente sfruttabile, ha vissuto solo marginalmente o comunque in modo “inappropriato” questa diffusione. 

Purtroppo la penombra in cui ha vissuto per anni la geotermia, anche nelle aree Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) è conseguente ad una scarsa conoscenza del potenziale geotermico di queste aree, alla limitata consapevolezza degli utilizzi che di essa possa essere fatta, ad una mancata diffusione e promozione politica nel territorio e all’assenza di chiare linee guida che definiscano i criteri da seguire a livello autorizzativo per la pianificazione e lo sfruttamento di risorse non solo ad alta ma soprattutto a media e bassa entalpia.

Questo documento, in linea con l’obiettivo generale del Progetto VIGOR di fornire ai  potenziali futuri utilizzatori della fonte geotermica informazioni analitiche utili ad avviare attività di prospezione e di utilizzo dell’energia da tale fonte, concorre a definire, senza pretesa di esaustività, la normativa (vigente alla stesura, completata nell’autunno 2012 e di seguito revisionata) e l’iter autorizzativo cui è soggetta la realizzazione di un impianto geotermico.

Di seguito sarà proposto un breve excursus sull’evoluzione della normativa italiana in materia di geotermia fino ai giorni nostri, una successiva descrizione a livello nazionale e regionale degli iter autorizzativi per la richiesta di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione di un’area ai fini della produzione di energia elettrica dalla risorsa e per gli usi diretti della stessa.

Da ciò è emerso che, mentre gli impianti geotermici per la produzione di energia elettrica da “risorse d’interesse nazionale e locale”, sono ampiamente regolamentati da normative nazionali (che definiscono la documentazione da produrre, la tempistica dell’istruttoria, i requisiti tecnico-economici del richiedente, i canoni, gli obblighi e le sanzioni), le “piccole utilizzazioni locali”, sono ancora in attesa di un decreto statale che definisca dei punti sui quali le Regioni possano fare riferimento nel fornire gli indirizzi programmatici agli enti da essa delegati. In virtù di queste lacune, non è stato semplice riuscire a schematizzare, nell’ambito della geotermia di bassa entalpia, procedure e soprattutto tempistica dei procedimenti, per l’autorizzazione degli impianti.

 Si spera che con questo documento, il legislatore, vista l’esiguità di informazioni che allo stato attuale è reperibile a livello territoriale, provveda ad emanare un’idonea normativa di riferimento che rilanci la geotermia soprattutto in riferimento alle “piccole utilizzazioni locali”.

Il presente documento fotografa il quadro normativo e l’iter autorizzativo al 2013. Esso verrà aggiornato in funzione delle evoluzioni del quadro normativo regionale o nazionale sulla base delle segnalazioni che potranno pervenire dalle amministrazioni responsabili o dagli operatori del settore. Saremo lieti di ricevere segnalazioni e commenti tramite il contatto VIGOR all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per una sintesi del quadro normativo nazionale e dei diversi iter regionali si vedano i grafici di flusso in Appendice.

 

2. Storia normativa italiana sulla geotermia

La storia normativa in Italia sulla geotermia inizia con il R.D. 29/7/1927 n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno” che, secondo quanto citato nell’art. 1, regola la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica.

Il Regio Decreto, basato sul principio che la disponibilità del sottosuolo dovesse essere svincolata da quella della superficie, stabiliva un regime concessorio per la ricerca e la coltivazione mineraria, che consentiva le attività soltanto a quei soggetti fisici e giuridici che dimostravano di avere capacità tecniche ed economiche idonee a svolgere il programma dei lavori approvato con il Decreto di concessione e/o permesso di ricerca.

Secondo l’art. 2 queste risorse venivano distinte in Miniere e Cave ed in particolare le acque minerali, termali, vapori e gas rientravano nella prima categoria.

La prima vera legge che si è occupata integralmente delle risorse geotermiche è stata emanata nel 1986 ovvero la cosiddetta “Legge Geotermica” del 9/12/1986 n. 896 “Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”.

Secondo la classificazione delle risorse geotermiche di cui all’art. 1 commi 4, 5, 6 venivano distinte:

  • Risorse geotermiche d’interesse nazionale: quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine;
  • Risorse geotermiche di interesse locale: quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi;

  • Piccole utilizzazioni locali: sono considerate tali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.

Veniva inoltre istituito l’inventario delle risorse geotermiche a cura di ENEL-ENI-CNR-ENEA.

Secondo le disposizioni di cui all’art. 3 commi 1, 2, 3 della Legge citata, il permesso di ricerca, titolo a carattere esclusivo, veniva rilasciato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa zona il permesso veniva rilasciato, per selezione delle domande concorrenti, tenendo conto della garanzia che i richiedenti offrivano, per competenza ed esperienza. Il permesso era accordato, a parità di condizioni, in via preferenziale all'ENEL e all'ENI, singolarmente o in contitolarità paritetica. Restava ferma l'esclusiva attribuita all'ENEL delle risorse geotermiche d’interesse nazionale nei territori delle Province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

Inoltre iniziava ad esservi una certa sensibilità verso le problematiche ambientali venendo infatti espressamente richiesto, in ottemperanza all’art. 4 comma 1 della Legge citata, una valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali in aggiunta alla domanda di permesso di ricerca ed al programma dei lavori.

Nel 1991 viene emanato il regolamento di attuazione con il D.P.R n. 395 del 9/12/1991 “Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse”, tuttora vigente.

Innanzitutto vengono chiarite le definizioni di specifici termini, infatti, secondo l’articolo 1 si intende per:

a) "risorse geotermiche" l'energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici; 

b) "fluidi geotermici" i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento e che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all'immissione di fluidi nel sottosuolo; 

c) "sostanze associate" le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione o in altra forma insieme ai fluidi geotermici; 

d) "usi energetici" l'utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili mediante la realizzazione di un progetto geotermico; 

e) "progetto geotermico" un progetto finalizzato alla realizzazione di un obiettivo energetico, comprendente l'insieme di attività, opere ed impianti necessari per la produzione e l'utilizzazione di energia contenuta nel fluido geotermico; 

f) "ricerca" l'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione di rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi e di delimitazione, di prove di produzione anche prolungate, nonché di prove di stimolazione e di acidificazione e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e delle sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota, per uso prevalentemente energetico. Le prove sono comprensive dello smaltimento in superficie o nel sottosuolo dei fluidi geotermici; 

g) "coltivazione" l'insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, comprendente in particolare l'esecuzione di pozzi destinati alla produzione, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie, la produzione dei fluidi stessi, il loro trattamento ed il loro smaltimento in superficie e in sottosuolo, il monitoraggio degli effetti della produzione e dello smaltimento; 

h) "iniezione" l'immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarne calore;

i) "reiniezione" la reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione. 

 Tale regolamento disciplina sia le modalità per la richiesta dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione sia le attività di ricerca e condotta dei lavori.

 Secondo le disposizioni di cui all’art. 2, che regolamenta le competenze, le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale delle Miniere – Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia, che le esercitava tramite le proprie Sezioni periferiche (tali competenze sono state successivamente modificate e riorganizzate).

 Le modalità e la documentazione da presentare per la domanda di permesso di ricerca sono dettagliatamente descritte negli articoli 6, 7, 8, 9 del richiamato Regolamento.

L’innovazione principale adottata è stata una regolamentazione assimilabile alle successive normative di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), dettando, ai sensi degli articoli 11, 12, 13 del suddetto regolamento, le linee guida per la realizzazione degli studi sull’impatto ambientale. In particolare, secondo l’articolo 13 comma 1, ai fini dell'impatto ambientale il programma dei lavori di ricerca doveva essere studiato in modo tale da minimizzare per quanto possibile la superficie occupata dagli impianti e da curare l'inserimento nell'ambiente delle infrastrutture e delle installazioni necessarie.  

 Nel 1994 è stato emanato il D.P.R. 18/4/1994 n. 485 “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale” che disciplina i procedimenti di rilascio del permesso di ricerca di fluidi geotermici e di concessione di coltivazione delle risorse geotermiche d’interesse nazionale.

 Un avanzamento importante dell’attuale “iter autorizzativo” è stato raggiunto con il decentramento amministrativo, introdotto dalla Legge n. 59 del 15/03/1997 e dal successivo Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, con il quale viene delegata alle Regioni la competenza amministrativa sulle risorse geotermiche lasciando allo Stato il potere legislativo e di indirizzo.

In particolare, ai sensi del capo VI art. 34, viene stabilito che “le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazioni di minerali solidi e risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle Regioni, che le esercitano nell’osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca”.

Nel 2008 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato meglio nota come “Antitrust” ha posto in evidenza possibili distorsioni della concorrenza derivanti da alcune disposizioni della “Legge Geotermica”, riferendosi in particolare alle vie preferenziali di assegnazione dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione ad ENEL ed ENI ed all’esclusiva in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche di ENEL nelle Province di Pisa, Livorno, Siena e Grosseto. L’Antitrust ha evidenziato l’esigenza di un intervento legislativo che consentisse di precisare il quadro normativo di riferimento garantendo una concorrenza per il mercato nell’assegnazione dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.

Ai sensi della Legge n. 99 del 23/07/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia “ nota come “Legge Sviluppo” il governo viene delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge uno o più decreti legislativi per determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. In particolare l’art. 27 comma 28 recita “Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro  dello  sviluppo  economico...uno  o  più decreti legislativi  al  fine di determinare un nuovo assetto della normativa in  materia  di  ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca,  in  un  contesto  di  sviluppo sostenibile del settore e assicurando  la  protezione  ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo  delle  risorse  geotermiche  ad  alta  temperatura  e che semplifichi   i  procedimenti  amministrativi  per  l'utilizzo  delle risorse  geotermiche  a  bassa  e  media  temperatura...”.

L’11 febbraio 2010 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 22/2010 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99" che rappresenta il principale riferimento della normativa attualmente in vigore in materia di risorse geotermiche.

È importante sottolineare che il suddetto Decreto 22/2010 ha subito modifiche ed integrazioni con l’emanazione del Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e della Legge n. 221 del 17 Dicembre 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”. Le modifiche sono inerenti alla sperimentazione degli “impianti pilota”, introdotta al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale, con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, con emissioni nulle e con potenza installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale; per tali  impianti, che per il migliore sfruttamento del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW è determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

La Legge n. 134 del 7 agosto 2012 all’art. 38-ter ha ampliato l’elenco delle infrastrutture ed insediamenti strategici previsto dall’art. 57 della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, introducendo la lettera f-bis). Pertanto, ai sensi del citato art. 38-ter della Legge 134/2012, sono altresì infrastrutture ed insediamenti strategici gli impianti per l’estrazione di energia geotermica di cui al D.Lgs. 22/2010.

Da ultimo la Legge 9 agosto 2013 n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ha disposto che la competenza per gli impianti pilota è statale.

 

3. Normativa vigente in materia di risorse geotermiche

In materia di risorse geotermiche la normativa nazionale in vigore è costituita da:

  • Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia";

  • Legge 17 dicembre 2012 n. 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

  • Legge 7 agosto 2012, n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”;

  • D.M. 6 luglio 2012 del Ministero Sviluppo Economico "Attuazione dell’articolo 24 del D.Lgs. 28/2011 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

  • Direttiva 1 luglio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico "Direttiva per la prima attuazione delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 28/2011 al Decreto legislativo 22/2010 di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per gli aspetti di competenza del MSE-DGRME";

  • D.Lgs. 03 marzo 2011 n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

  • D.Lgs. 11 febbraio 2010 n.22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";

  • Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 "sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e  2003/30/CE";

  • D.P.R. 8 agosto 1994 n. 485 “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale";

  • D.P.R. 27 maggio 1991 n. 395 "Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”;

  • Legge 21 luglio 1967 n. 613 "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;

  • Legge 11 gennaio 1957 n. 6 "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;

  • R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed sugli impianti elettrici

  • R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”.

 Secondo la classificazione proposta nell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 22/2010, sulla base della temperatura che presenta il fluido, vengono distinte:

  • Risorse geotermiche ad alta entalpia con temperatura del fluido > 150°C;

  • Risorse geotermiche a media entalpia con temperatura compresa tra 90 e 150°C;

  • Risorse geotermiche a bassa entalpia con temperatura < 90°C.

Come citato nell’art. 1 comma 1 “La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana…sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto”.

 

4. Brevi cenni normativi sulle risorse geotermiche di interesse nazionale e locale

Le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, sono considerate d’interesse nazionale, patrimonio indisponibile dello Stato. Le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20 MW termici sono considerate di interesse locale.

Secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 7 del D.Lgs. 22/2010, le Autorità competenti per le funzioni amministrative, per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza, sia per le risorse d’interesse nazionale che per quelle d’interesse locale sono le Regioni o gli enti da esse delegati nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che si avvale dell’UMNIG per il controllo sull’esercizio delle attività, nel caso di rinvenimento di risorse geotermiche nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. A tal proposito va inoltre precisato che, secondo quanto disposto dai commi 9 e 10 dell’art. 3 dello stesso D.Lgs. 22/2010, qualora l’area richiesta interessi il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente acquisito il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l’amministrazione militare.

Il capo II del suddetto Decreto fornisce le disposizioni riguardanti l’assegnazione del permesso di ricerca di risorse geotermiche. Questo rappresenta un titolo minerario esclusivo, rilasciato dalle Autorità competenti, che consente di svolgere l’insieme delle operazioni volte all’accertamento dell’esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche.

Il permesso viene rilasciato a soggetti, anche in contitolarità, in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica contestualmente all’approvazione del programma dei lavori presentato, a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale (laddove prevista).

Il rilascio del permesso, in ottemperanza all’art. 3 comma 11 del D.Lgs. 22/2010, resta subordinato alla presentazione di un’idonea fideiussione bancaria o assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste al seguito delle attività.

Ai sensi dell’art. 3 comma 6 e 7 della richiamata Legge, in caso di domande concorrenti riferibili alla medesima area l’Autorità competente nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento effettuerà una selezione in base ai seguenti parametri:

  • interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;

  • conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell’area;

  • completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca proposto;

  • modalità di svolgimento dei lavori con particolare riferimento alla sicurezza, alla salvaguardia ambientale ed al ripristino dei luoghi;

  • garanzia che i richiedenti offrono per competenza ed esperienza.

Sono considerate concorrenti le domande riferite alla medesima area pervenute all’Autorità competente non oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda, nel Bollettino Ufficiale Regionale o in altro strumento di pubblicità indicato dalla Regione stessa.

Il permesso di ricerca richiesto può coprire una superficie massima di 300 km2 e ha una durata di 4 anni, prorogabile per altri 2. A uno stesso soggetto possono essere accordati più permessi a condizione che l’area complessiva non ecceda i 5000 km2 su tutto il territorio nazionale o i 1000 km2  all’interno di una stessa Regione.

Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Autorità competente che ne riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino Ufficiale Regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla Regione stessa e nel BUIG (Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse). Il titolare ha il diritto di presentare la richiesta di concessione di coltivazione entro sei mesi dal riconoscimento del carattere nazionale o locale della risorsa da parte dell’Autorità competente, trascorsi i quali essa potrà essere richiesta in concorrenza da altri operatori.

La concessione di coltivazione di risorse geotermiche è accordata dall’Autorità competente (con una durata di trenta anni) a seguito dell’approvazione del programma dei lavori, del progetto geotermico, dell’esito positivo di un procedimento unico cui partecipano le amministrazioni interessate e dell’esito positivo della procedura di valutazione d’impatto ambientale. Anche il rilascio della concessione di coltivazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria o assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività. Nel caso in cui l’area della concessione ricada sui territori di due o più Regioni limitrofe, il Presidente della Giunta Regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione della concessione rilascerà il titolo di concerto con le altre Regioni interessate.

In caso di concorrenza, la concessione di coltivazione viene assegnata dall’Autorità competente, a seguito dell’esito positivo della valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto, effettuando una selezione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

  • completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici con particolare riferimento alla sostenibilità di lungo periodo;

  • modalità di svolgimento dei lavori;

  • garanzia che i richiedenti offrono per competenza ed esperienza.

L’articolo 9 del sopracitato Decreto disciplina la riassegnazione di una concessione di coltivazione in caso di scadenza naturale, decadenza, rinuncia e revoca del titolo oppure nel caso che l’Autorità competente, tre anni prima della scadenza, non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico in tutto o in parte con il mantenimento della concessione.

Ai sensi dell’articolo 14 commi 1 e 2, il titolare decade dal titolo minerario acquisito se:

  • non inizia i lavori nei termini prescritti;

  • non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, il programmi di lavoro ed il progetto geotermico;

  • non corrisponde nei termini il canone dovuto;

  • cede quote del titolo senza l'autorizzazione dell'Autorità competente;

  • non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;

  • non adempie agli obblighi derivanti dal provvedimento o dal regolamento d'attuazione.

Il D.Lgs. n. 22/2010 abroga la Legge 9 dicembre 1986, n. 896 “Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”. Si applicano fino a nuove disposizioni in materia, ai sensi dell’articolo 17 della normativa vigente, le disposizioni del Decreto 27 maggio 1991 n. 395 e del Decreto 18 aprile 1994 n. 485. Inoltre, ai sensi del suddetto articolo 17, si applicano in quanto compatibili con il Decreto n. 22/2010, considerando le competenze regionali, le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 1443/1927.

 

5. Brevi cenni normativi sulle piccole utilizzazioni locali ed impianti pilota

Per quanto riguarda le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 22/2010, vengono distinte due tipologie:

a) quelle che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenute mediante l’esecuzione di pozzi di profondità sino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde anche per l’eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla;

b) quelle effettuate tramite l’installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo, senza effettuare il prelievo e la reimmissione nello stesso di acque calde o fluidi geotermici.

Le Autorità competenti per le funzioni amministrative e di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni di tipo a) e b) sono le Regioni o gli enti da esse delegati.

Le autorizzazioni per le utilizzazioni di tipo a) sono concesse dalle Regioni territorialmente competenti con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Le piccole utilizzazioni di tipo b) sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla Regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.

Come già precedentemente anticipato il Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 modifica parzialmente la Legge del 2010 n. 22. La principale modifica è riportata nell’art. 9 comma 1 lettera a) primo periodo, “Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale...sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW”. Inoltre il D.Lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto con l’art. 34 comma 28, l’introduzione del comma 3-bis 1 all’art. 1 del D. Lgs. n. 22/2010 ovvero “agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW è determinato in funzione dell’energia immessa nel sistema elettrico”.

Nel caso di sperimentazione di impianti pilota l’Autorità competente è il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), che acquisiscono l’intesa con la Regione interessata.

Ai sensi della Direttiva 1 luglio 2011 del MiSE, la sperimentazione degli impianti pilota è da concedere mediante un permesso di ricerca nel quale vengono stabilite le modalità di coltivazione dei fluidi geotermici. Le attività di ricerca mineraria sono rappresentate esclusivamente dalla sperimentazione dell’impianto pilota, comprese le specifiche operazioni minerarie di realizzazione dello stesso, per cui vengono accettate utilmente solo le istanze per cui il proponente dispone dei dati geotermici necessari per avviare l’impianto pilota. Tali istanze non potranno essere accettate qualora interessino aree in cui siano già vigenti titoli minerari geotermici in quanto si riferiscono alla stessa risorsa. La durata del permesso per impianto pilota è la medesima prevista per i permessi di ricerca convenzionali con l’obbligo di ultimare, entro i termini di scadenza, l’installazione e la messa in esercizio dell’impianto e dato avvio alla sperimentazione.

Qualora la sperimentazione abbia esito positivo, il titolare potrà inoltrare richiesta di concessione di coltivazione della risorsa secondo le procedure ordinarie alla Regione competente ed al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Con Comunicato Ministeriale del 31 gennaio 2014 l’UNMIG ha dichiarato che verranno pubblicate tutte le istanze già presentate ed accettate con riserva  (essendo stata raggiunta la potenza complessiva autorizzabile fissata a 50 MW) e che verrà acquisito per le suddette, il parere tecnico di merito della CIRM, ai fini dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa previste dall’art. 1, comma 3 bis del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. Il proseguo istruttorio di tali istanze sarà subordinato alla condizione che si dovranno rendere disponibili ulteriori potenze autorizzabili fino al limite dei previsti 50 MW. Inoltre a decorrere dalla data di tale comunicato non verranno accettate ulteriori istanze con riserva relative ad impianti geotermici pilota.

 

6. Brevi cenni normativi sulla normativa ambientale

Per quanto riguarda la legislazione ambientale nazionale è in vigore il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Come stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha lo scopo di garantire che l’attività dell’uomo sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto delle capacità rigenerative degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Essa individua, descrive e valuta per ciascun caso gli impatti diretti e indiretti che un progetto può avere:

  • sull’uomo, la flora e la fauna;

  • sul suolo, l’acqua, l’aria e il clima;

  • sui beni materiali e il patrimonio culturale;

  • sull’interazione tra questi fattori.

Viene stabilito che sono sottoposti a procedura di “Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.” e a “Valutazione d’Impatto Ambientale” secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV del Decreto 152/2006. In sede regionale l’Autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuate secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province Autonome.

La Verifica di Assoggettabilità a “V.I.A.” è una procedura di verifica attivata allo scopo di valutare se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla successiva fase di valutazione.

Questa procedura, disciplinata dall’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, prevede che il proponente trasmetta all’Autorità competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale e una loro copia in formato elettronico su idoneo supporto per i progetti di cui all’allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province Autonome. Il proponente deve dare avviso di trasmissione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per i progetti di pertinenza dello Stato e sul Bollettino Ufficiale della Regione per i progetti di pertinenza regionale, nonché nell’Albo Pretorio dei Comuni interessati. L’Autorità competente nei successivi quarantacinque giorni verifica se il progetto possa avere effetti negativi apprezzabili sull’ambiente ed entro tale termine si esprime in merito, tenuto conto delle osservazioni pervenute. L'autorità  competente  può,  per  una  sola  volta, richiedere  integrazioni  documentali  o  chiarimenti  al proponente, entro  il  termine  di quarantacinque giorni; in tal caso, il proponente deve provvedere  a  depositare la documentazione richiesta presso gli uffici competenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

Qualora il progetto si ritenga che non abbia impatti ambientali significativi, l’Autorità competente dispone l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Il provvedimento di Assoggettabilità viene pubblicato dall’Autorità competente, con un avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia Autonoma, integralmente sul sito dell’Autorità competente.

La Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) è disciplinata dagli articoli da 21 a 29 del sopracitato Decreto. Lo studio di impatto ambientale è predisposto secondo le indicazioni previste nell’allegato VII e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione con l’Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale. Lo studio d’impatto ambientale deve almeno contenere le seguenti informazioni:

  • caratteristiche, localizzazione e dimensioni del progetto;

  • descrizione delle misure previste per evitare, ridurre gli effetti negativi rilevanti;

  • individuare e valutare i principali impatti del progetto sull’ambiente e sul patrimonio culturale, in tutte le sue fasi;

  • descrizione delle alternative prese in esame, compresa l’alternativa zero, motivandone le scelte;

  • descrizione delle misure di monitoraggio.

Allo  studio  di  impatto  ambientale  deve essere allegata una sintesi  non  tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi  gli elaborati grafici.  

Alla domanda del proponente all’Autorità competente (Regioni, Province e Comuni sui quali ricade il progetto) devono essere allegati: il progetto definitivo, lo studio d’impatto ambientale, copia dell’avviso a mezzo stampa e l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi acquisiti o da acquisire, il tutto in un congruo numero di copie, di cui una in formato elettronico.

Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi del decreto in oggetto. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente un’integrazione della documentazione da presentare entro trenta giorni. Il richiedente, nel caso di complessità della documentazione da depositare può richiedere una proroga del termine di presentazione. Qualora però l’istanza non pervenga all’autorità entro il termine stabilito, l’istanza s’intende ritirata.

 L’Autorità può disporre che la fase di consultazione, avvenga con un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio d’impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e presentare proprie osservazioni.

In tal caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

Il provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale è pubblicato per estratto dal proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi in cui è possibile consultare integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per i progetti di competenza statale e nel Bollettino Ufficiale della Regione, per i progetti di rispettiva competenza.

Ai sensi del Decreto 152/2006 e s.m.i. allegato IV comma 2 lettera b), le attività di ricerca su terraferma delle sostanze minerali citate nel Regio Decreto n. 1443/1927, comprese le risorse geotermiche, (ad esclusione degli impianti geotermici) e le relative attività minerarie sono soggette a “Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.”.

 

7. Iter autorizzativo per la richiesta del permesso di ricerca di risorse geotermiche di interesse nazionale e locale

La richiesta di permesso di ricerca e la relativa documentazione da allegare devono essere prodotte ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e del D.P.R. 395/1991.

L’istanza redatta in carta legale deve essere presentata in duplice copia alla sezione competente per ciascuna Regione. In ottemperanza all’articolo 6 comma 2 del D.P.R. 395/1991, nella domanda devono essere indicate:

a) le generalità del richiedente. Nel caso che la domanda sia presentata da una società, la ragione sociale quale risulta dall'atto costitutivo nonché le generalità del rappresentante legale; 

b) il domicilio del richiedente o la sede sociale della società ovvero, per le società estere, il domicilio legale del rappresentante; 

c) il codice fiscale; 

d) le Province ed i Comuni in cui ricade l'area richiesta ed un nominativo convenzionale del permesso corrispondente ad un toponimo compreso nell'area del permesso stesso; 

e) le coordinate geografiche dei vertici dell'area richiesta, riferite al meridiano di Monte Mario per le aree ricadenti in terra ed al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare, espresse in gradi ed in minuti primi;

f) la descrizione degli eventuali punti di intersezione del perimetro del permesso con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro del territorio di esclusiva dell'ENEL, e le coordinate geografiche dei punti di intersezione con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o il perimetro di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione già accordati e confermati ,espresse in gradi, minuti primi e frazioni decimali di primi;

g) la superficie dell'area richiesta espressa in km2.

L'area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, o con la linea esterna della piattaforma continentale, o con il perimetro del territorio di esclusiva dell'ENEL, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione già accordati. La distanza tra i vertici estremi del permesso non deve essere superiore a quattro volte la lunghezza media dell'area, intesa come altezza del rettangolo equivalente avente per base tale distanza. 

Ai sensi dell’articolo 7 del suddetto Decreto, unitamente alla domanda deve essere presentata copia dei seguenti documenti:

a) la certificazione attestante la nazionalità del richiedente o, se trattasi di società, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto della medesima, nonché il certificato della competente Cancelleria attestante la rappresentanza legale;

b) il programma dei lavori in triplice copia in carta legale corredato ciascuno da una relazione tecnica; 

c) una relazione dalla quale risultino le esperienze già acquisite dal richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico. Qualora il richiedente sia già titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione in campo geotermico è dispensato dalla presentazione della suddetta relazione;

d) due esemplari, firmati e bollati, del piano topografico dell'area richiesta, redatto su fogli originali della carta d'Italia edita dall'Istituto Geografico Militare (I.G.M.) alla scala 1:100.000, nei quali siano evidenziati, con linea nera, i limiti dell'area richiesta. In "legenda" saranno indicati le generalità del richiedente, la denominazione convenzionale del permesso richiesto, le coordinate geografiche dei vertici e degli eventuali punti di intersezione, nonché l'estensione dell'area richiesta;

e) un esemplare bollato degli stessi fogli I.G.M. privi di qualsiasi indicazione e piegatura;

per le domande intese ad ottenere permessi di ricerca ricadenti interamente in mare, gli esemplari di cui al punto b) saranno redatti sulla carta nautica dell'Istituto Idrografico della Marina, alla scala 1:250.000; 

g) per le domande intese ad ottenere permessi di ricerca su aree adiacenti di terra e di mare, gli esemplari di cui al punto d) saranno redatti utilizzando la cartografia ufficiale esistente più idonea ad evidenziare i limiti dell'area richiesta; 

h) una relazione sulla capacità tecnico-economica del richiedente.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 10 del suddetto Decreto, all’istanza di permesso deve essere allegato uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali (coincidente con lo Studio Preliminare Ambientale).

Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 22/2010, la domanda di permesso di ricerca deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale o in altri strumenti di pubblicità indicati dalle Regioni stesse (se la competenza è del Ministero dello Sviluppo Economico è necessario pubblicarlo sul BUIG).

Gli allegati tecnici più importanti da presentare, oltre al piano topografico, sono il programma di lavoro, la relazione tecnico-mineraria di supporto al programma e lo studio ambientale.

Come citato nell’articolo 8 comma 1, la relazione tecnica deve contenere uno studio degli aspetti geografici e geologico-strutturali specifici dell'area richiesta, con documentazione illustrativa, evidenziando eventualmente l'esistenza di condizioni di instabilità “geostrutturali”, e sui temi di ricerca che si intenderanno sviluppare, con eventuale riferimento ai lavori già eseguiti ed alle esperienze già acquisite.

Tale relazione può essere considerata uno studio di “pre-fattibilità” che, sulla base di dati e lavori pregressi ed esperienze acquisite, metta in evidenza le potenzialità geotermiche qualitative dell’area richiesta. In particolare, è necessario predisporre un inquadramento geologico regionale, geomorfologico, geologico-strutturale, idrogeologico, geochimico, geofisico e geotermico più specifico, relativamente all’area di interesse, al fine di caratterizzare preliminarmente e qualitativamente l’obiettivo minerario da raggiungere. È opportuno, inoltre, specificare la tipologia d’impianto per la conversione della risorsa geotermica in energia elettrica, che si prevede di utilizzare per lo sfruttamento della risorsa, considerando questa una stima esclusivamente preliminare.

Il programma di lavoro (riferito alla lettera b) deve contenere la descrizione dell'insieme degli studi e delle operazioni che il richiedente del permesso di ricerca intende svolgere per l'accertamento dell'esistenza, la delimitazione e la valutazione delle unità geostrutturali capaci di fornire fluidi geotermici, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei relativi fluidi. Tali operazioni consistono normalmente nell'esecuzione di rilievi geologici, geofisici e geochimici, di pozzi di gradiente, di pozzi esplorativi e di verifica, di prove di produzione anche prolungate e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici, da eseguire anche mediante impianti pilota.

Considerando che, la completezza del programma di lavoro è un parametro fondamentale di selezione, da parte dell’Autorità competente, in caso di domande concorrenti, le operazioni in programma devono essere descritte nella maniera più dettagliata possibile in relazione alle conoscenze già disponibili per l'area oggetto dell'istanza e per le zone adiacenti, agli obiettivi minerari perseguiti, all'estensione dell'area richiesta ed alla conformazione dei territori o dei fondi marini interessati. 

In particolare il programma di lavoro deve comprendere, per ciascun tipo di rilievo proposto, l’indicazione degli strumenti e delle specifiche tecniche da utilizzare, le tempistiche ed il preventivo di spesa. È opportuno, inoltre, riportare sul documento l’ubicazione cartografica dei punti di campionamento o di misura relativamente ad ogni tipologia di rilievo che si intende effettuare. 

Il documento deve contenere necessariamente il “business plan” specificando la previsione degli impegni di spesa e dei relativi tempi di esecuzione anche in relazione alla durata del permesso.

Per quanto riguarda lo studio delle modifiche ambientali, le modalità di preparazione sono disciplinate dall’articolo 10 comma 1 del D.P.R. 395/1991, in particolare lo studio deve contenere:

  • una relazione descrittiva, con l’indicazione su cartografia in scala non inferiore a 1:100.000, delle caratteristiche geomorfologiche, idrografiche, urbanistiche, paesaggistiche e d’uso del suolo esistenti e dei vincoli (idrogeologici, forestali, paesistici, naturalistici, storici, artistici, archeologici, architettonici, urbanistici e di uso civico) vigenti in corrispondenza dell’area richiesta in permesso, imposti in base alle leggi statali e regionali;

  • l’indicazione delle porzioni di aree soggette a vincoli puntuali (cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico) su cartografia in scala non inferiore a 1:25.000;

  • una definizione qualitativa e quantitativa dei rifiuti e delle emissioni eventualmente prodotti durante le attività in programma;

  • gli schemi delle modalità di esecuzione dei rilievi geofisici e dei pozzi nell’area sottoposte a vincoli;

  • una descrizione delle misure di monitoraggio che verranno adottate;

  • una previsione di massima delle modifiche ambientali che potrebbero essere prodotte in relazione alla tipologia di lavori programmati con particolare riferimento all’atmosfera, alle risorse idriche, al suolo e al sottosuolo, a flora e fauna, agli ecosistemi, alla salute pubblica, a rumori e vibrazioni, alle radiazioni, al paesaggio e ai beni culturali;

  • una descrizione delle misure adottate per evitare e ridurre gli impatti ambientali;

  • uno studio delle opere di recupero ambientale conseguenti alle attività di ricerca con riferimento alla sistemazione e manutenzione dei piazzali, delle aree limitrofe e delle infrastrutture connesse alle attività programmate.

In ottemperanza al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante norma in materia ambientale, poiché tali progetti geotermici rientrano in quelli elencati nell’allegato IV, deve essere presentata all’Autorità competente, secondo le modalità stabilite dalle Regioni, l’istanza di “Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale”. Unitamente al progetto preliminare (programma di lavoro n.d.a) deve essere presentato lo “studio preliminare ambientale” sulle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in terraferma (fornendo, inoltre, una copia degli stessi in formato elettronico).

A cura del proponente deve essere fornito un sintetico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell’Albo Pretorio dei Comuni interessati (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per i progetti di competenza statale). Nell’avviso devono essere indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. I principali elaborati del progetto preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell’Autorità competente. Quest’ultima deve verificare, sulla base degli elementi descritti nell’allegato V del suddetto decreto, se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente. L’Autorità, qualora non ravveda impatti ambientali significativi, può disporre l’esclusione dalla procedura di V.I.A. Qualora si ritenesse che il progetto possa avere impatti significativi si applicano le disposizioni inerenti alla procedura di V.I.A di cui agli articoli 21-28 del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, al fine di assicurare la rapida e contestuale acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati dalla vigente legislazione, necessari per il conferimento del titolo minerario deve essere effettuata una Conferenza dei Servizi con le Amministrazioni interessate (Regioni, Comuni, altri Enti).

A seguito della suddetta Conferenza dei Servizi, e dell’esito positivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (o esclusione da questa procedura), viene rilasciato il permesso di ricerca.

Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di ricerca, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 485/1994, è di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta di permesso di ricerca.

Il D.P.R. 395/1991 disciplina anche l’esercizio del permesso di ricerca, la condotta dei lavori e  individua gli obblighi cui è tenuto il titolare.

Nello specifico, il titolare di permesso di ricerca è tenuto a seguire il programma di lavoro approvato dall’Autorità competente (sia da un punto di vista tecnico sia economico), rispettando i tempi stabiliti per l’esecuzione dei rilievi geologici, geofisici e geochimici indicati all’atto del rilascio. Nonostante l’obbligo di eseguire nel dettaglio le operazioni indicate nel programma dei lavori, è necessario sottolineare che, la pianificazione dei lavori è una fase estremamente dinamica e come tale può subire piccole variazioni in corso d’opera da comunicare all’Autorità competente. Infatti, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D.P.R. 395/1991, qualora il titolare intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all'Amministrazione competente per l'approvazione.     

Prima di procedere ai rilievi geofisici il permissionario deve presentare alla Sezione competente il programma esecutivo, nel quale specificare su quale parte del permesso procedere con i rilievi e che tipologia di indagini eseguire (descrivendo i mezzi e i tempi necessari). Il permissionario non può dare avvio alle indagini prima di aver ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Ingegnere Capo della Sezione competente.

L’approvazione del programma esecutivo è necessaria anche prima dell’esecuzione del pozzo. Così come disciplinato dall’art. 16 del sopracitato Decreto, il programma deve essere corredato da documentazione grafica ed indicare l’ubicazione del pozzo, i temi di ricerca previsti, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista e i programmi di tubaggio. Inoltre devono essere indicati (per i pozzi ricadenti su terraferma):

  • gli eventuali vincoli esistenti nell’area indicata per la perforazione su cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 e lo schema esecutivo su carta in scala non inferiore a 1:2000 sia dell’area indicata per la postazione che delle vie di accesso;

  • la progettazione esecutiva con particolare rifermento alla localizzazione:

- dei prelievi dei fluidi per la perforazione e dei relativi scarichi

- del “ricettore profondo” per la reiniezione dei fluidi (qualora prevista)

- delle postazioni di monitoraggio

Ai sensi dell’art. 16 comma 6 lettere c), d), e), è necessario produrre, nell’ambito del programma esecutivo, degli studi riguardanti:

  • le caratteristiche territoriali ed ambientali delle zone limitrofe alla postazione di perforazione con particolare riferimento ai dati sulla popolazione residente, ai vincoli esistenti nell’area e alle opere di ripristino programmate;

  • gli impatti ambientali relativi ad ogni vincolo;

  • costruzione delle opere di drenaggio e canalizzazione delle acque superficiali relative al piazzale;

  • le opere di ripristino dell’area interessata dal piazzale qualora il pozzo risulti sterile.

L’Ingegnere Capo della Sezione competente esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di perforazione.

Si ritiene opportuno sottolineare che il titolare è obbligato ad ubicare i pozzi esplorativi oltre 500 metri dai limiti del permesso di ricerca (salvo deroghe autorizzate dalla Sezione competente che ha facoltà di aumentare tale zona di rispetto).

Ai sensi del D.P.R. 394/1991 art. 20 commi 1, 2, 3, le diagrafie rilevate nei pozzi devono essere tenute a disposizione della Sezione competente. Entro quaranta giorni dall’ultimazione della perforazione il titolare del permesso deve trasmettere all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia ed alla Sezione competente il profilo geo-stratigrafico provvisorio del foro, corredato da grafici e notizie relativi alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti. Il profilo definitivo deve essere trasmesso entro quaranta giorni dalla chiusura mineraria o dal completamento delle prove di produzione. 

Il permissionario è tenuto a comunicare all’Autorità competente, al completamento di ogni quadrimestre solare, lo stato di avanzamento dei lavori e dei risultati ottenuti ed alla conservazione di tutti i campioni (rocce, fluidi o altre sostanze minerali, da mettere a disposizione della stessa).

Come già anticipato, qualora il titolare del permesso di ricerca individui la presenza di fluidi geotermici è tenuto a darne comunicazione tempestiva (entro 15 giorni)  alla Regione o all’ente da essa delegato, il quale riconosce il carattere nazionale o locale della risorsa. Entro un anno dal completamento del pozzo devono essere effettuate le prove di produzione.

Nel caso in cui si presenti la necessità di abbandonare un pozzo, il permissionario è obbligato a chiederne l’autorizzazione all’Autorità competente, la quale ha la facoltà di fornire ulteriori indicazioni riguardo alla sistemazione del pozzo.

Ai sensi dell’articolo 25 del Decreto sopracitato, il permissionario non può sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dall'Ingegnere Capo della Sezione competente, fatto salvo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata comunicazione alla Sezione competente per l'approvazione. 

Tale Decreto, all’articolo 64, disciplina le operazioni riguardanti l’iniezione e la reiniezione dei fluidi entro lo stesso serbatoio geotermico di provenienza tramite opportuni pozzi geotermici. Per tali operazioni deve essere presentata all’Autorità competente apposita domanda. La richiesta deve essere corredata da una relazione tecnica e dal programma di controllo ai fini della tutela ambientale e delle risorse.

La relazione tecnica deve essere completa di alcune specifiche indicazioni, secondo l’articolo 64 comma 4:

  • le finalità dell'operazione; 

  • la composizione chimica e le caratteristiche fisiche dei fluidi geotermici originari;

  • la composizione chimica e le portate dei fluidi da iniettare o reiniettare nel sottosuolo e relative pressioni di iniezione durante tali operazioni; 

  • la localizzazione delle zone interessate da tali pozzi e relativa caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica; 

  • eventuali vincoli demaniali o patrimoniali gravanti sulle aree interessate dalle operazioni di iniezione e reiniezione; 

  • i dati relativi al sistema di circolazione idrotermale ed alle condizioni termo-bariche in sottosuolo; 

  • le caratteristiche petrofisiche e geometriche ed i parametri idraulici delle formazioni interessate dalla reimmissione e delle rocce di copertura; 

  • i sistemi e le tecniche di immissione dei fluidi nel sottosuolo, le apparecchiature di sicurezza e le strumentazioni di misura. 

Il programma dei controlli, da allegare alla sopracitata richiesta, riguarda  la tipologia e la frequenza dei controlli sulla pressione di iniezione e sulle caratteristiche delle acque di iniezione o dei fluidi di reiniezione, sull'equilibrio idrodinamico del bacino di smaltimento e sull'attività sismica e sugli eventuali movimenti del suolo. Devono inoltre essere indicati i mezzi e le tecniche che si prevede di utilizzare per l'effettuazione dei controlli stessi. 

Il titolare del permesso di ricerca, così come disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. 22/2010 deve corrispondere all’Autorità competente un canone anticipato annuo di 325 euro per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell’area del permesso.

Il permissionario ha la facoltà di richiedere la proroga della vigenza presentando apposita domanda alla Sezione competente almeno sessanta giorni prima della scadenza del permesso di ricerca. Alla domanda deve essere allegata:

  • una relazione tecnica, corredata da documentazione tecnica, sulle attività svolte e sui risultati ottenuti;

  • il programma dei lavori che si intende attuare nel periodo di proroga, redatto secondo le modalità già descritte per le fasi di istruttoria del permesso di ricerca. È necessario focalizzare l’attenzione sulle previsioni di spesa e sulla tempistica relativamente a ciascuna operazione evidenziando, inoltre gli obiettivi minerari.

Ai sensi degli articoli 30 e 31 del suddetto Decreto, il titolare ha la facoltà di rinuncia totale o parziale al permesso di ricerca. In caso di rinuncia totale, il titolare deve presentarne dichiarazione senza apporvi alcuna condizione. Deve essere allegata una relazione conclusiva sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti e sulla valutazione finale in merito all'interesse geotermico dell'area del permesso e sulle motivazioni che inducono il permissionario alla rinuncia.

È opportuno sottolineare che quanto detto si riferisce alle risorse geotermiche rinvenute in terraferma. Le disposizioni tecniche relative a risorse geotermiche in aree marine differiscono, seppure in minima parte, da quanto qui descritto. In particolare, l’Autorità competente è il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

 

8. Iter autorizzativo Regione Campania

La Campania è sicuramente una delle Regioni, rientranti nel progetto VIGOR, con il potenziale geotermico più alto, nella quale sarebbe possibile la produzione di energia elettrica tramite lo sfruttamento di fluidi geotermici ad alta entalpia.

L’istruttoria per la presentazione di un permesso di ricerca di risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale è di competenza della Regione Campania che si attiene integralmente alla normativa nazionale vigente precedentemente descritta.

Onde evitare inutili ripetizioni, verranno citate le Autorità competenti per il conferimento del titolo minerario senza descrivere le specifiche tecniche già citate, per le quali si rimanda al precedente paragrafo.

L’istanza di permesso di ricerca deve essere inviata alla Regione Campania - AREA 15 Lavori pubblici, Opere pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di cave, torbiere, Acque minerali e termali, Via Porzio - Centro Direzionale Isola A6 - Piano 15 – Napoli. La documentazione tecnica da allegare è quella prevista dal D.P.R. 395/1991, con l’obbligo di firma della relazione geologico-tecnica da parte di un professionista abilitato.

L’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. deve essere presentata alla Regione Campania – AREA 05 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 02 Tutela dell’Ambiente e Disinquinamento, via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli.

La modulistica per le procedure di Verifica di Assoggettabilità ed eventualmente per la Valutazione d’Impatto Ambientale possono essere acquisite nel sito web http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Home nel quale vengono citate le normative di riferimento nazionale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e regionale (R.R. 2/2010) e descritte dettagliatamente le linee guida per tali procedure.

La tempistica per l’intero iter autorizzativo, per quanto prevista per legge, potrà risultare lunga e protrarsi per parecchi mesi.

L’Autorità competente ha facoltà di indire una Conferenza dei Servizi con le Amministrazioni interessate e, previo esito positivo delle procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, rilasciare il permesso di ricerca.

 

9. Iter autorizzativo Regione Puglia

La Legge Regionale 19/2000 individua le funzioni amministrative riservate alla Regione e quelle attribuite o delegate agli enti locali, in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche. Tale Legge stabilisce che le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni, permessi di ricerca, concessioni di coltivazione minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono esercitate dalle Province, secondo gli indirizzi programmatici della Regione. Quest’ultima oltre a recare disposizioni concernenti i programmi suddetti svolge i compiti di polizia mineraria, di vigilanza sull’applicazione delle norme relative all’attività mineraria in materia di risorse geotermiche sulla terraferma.

Ad oggi la Regione Puglia, non ha provveduto alla stesura di tali disposizioni (non essendo mai pervenuta alcuna istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche). Premesso ciò, nel caso s’intendesse procedere alla presentazione d’istanza di permesso di ricerca in Puglia, l’istanza andrebbe presentata alla Provincia competente territorialmente, nonché alla Regione (sportello unico regionale Attività Estrattive), secondo le modalità previste dalle leggi nazionali vigenti.

Secondo quanto disciplinato dalla L.R.11/2001 “Norme sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale” l’attività di ricerca di risorse geotermiche è soggetta a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA provinciale, mentre l’attività di coltivazione di risorse geotermiche sulla terraferma è sottoposta a VIA obbligatoria regionale. Ciò nonostante sarebbe opportuno (per le motivazioni riportate sopra) presentare l’istanza di Verifica di Assoggettabilità contemporaneamente all’istanza di permesso di ricerca all’Ufficio programmazione, politiche energetiche VIA, VAS e VI della Regione. La Regione, di concerto con la Provincia di competenza valuterà l’istanza pervenuta ed eventualmente potrà richiedere documentazione ed elaborati tecnici a completamento dell’istanza. I tempi dell’istruttoria, come per le altre Regioni, è definita per legge, ma non ci sono esperienze che diano indicazione dei tempi effettivi.

 

10. Iter autorizzativo Regione Calabria

La Legge Regionale 34/2002 e s.m.i., (artt. 41 e 42), individua le funzioni amministrative riservate alla Regione e alle Province. In particolare alla Regione compete la verifica delle autorizzazioni per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche su terraferma, nonché la valutazione d’impatto ambientale degli stessi, mentre è alle Province che compete il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario e dei programmi regionali di ricerca.  In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta Legge, l’istanza di permesso di ricerca deve essere presentata alla Provincia competente per territorio e alla Regione - Dipartimento Attività Produttive – Politiche Energetiche, attività estrattive e risorse geotermiche (Settore 2) – Infrastrutture energetiche, attività estrattive e risorse geotermiche (Servizio 4).

In materia ambientale, la Regione Calabria ha disposto che con R.R. 3/2008 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, sono disciplinate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio di Autorizzazioni Integrate. Con lo stesso regolamento è stato istituito il Nucleo VIA-VAS-IPPC, costituito da soggetti di comprovata capacità in materia, preposto alla valutazione tecnica dei suddetti procedimenti. Ai fini della presentazione dell’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, cui sono sottoposti i permessi di ricerca, la Regione ha approvato con D.D.G. 4733/2012 la modulistica relativa a:

  • Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;

  • Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);

  • Proroga del parere di compatibilità ambientale;

  • Documentazione da inoltrare per variazione del gestore.

L’istanza di Verifica di Assoggettabilità deve essere redatta, a pena di inammissibilità dell’istanza stessa, conformemente a tale modulistica e presentata alla Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Ufficio VIA, Viale Isonzo 414, 88100 Catanzaro (CZ).

Nello specifico devono essere presentati i seguenti documenti:

  • Modulo dell’istanza, in cui il proponente richiede l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (contenente il Progetto preliminare dell’impianto in duplice copia,  gli elaborati cartografici di progetto in formato cartaceo ed elettronico georeferenziato (shapefile), lo Studio Preliminare Ambientale in duplice copia);

  • Copia dell’avviso a mezzo BURC dell’avvio della procedura di VIA (si precisa che la data di pubblicazione sul quotidiano non può essere precedente alla presentazione dell’istanza con la relativa documentazione);

  • Dichiarazione Sostitutiva attestante la conformità del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di un Professionista cha ha predisposto lo Studio di Impatto Ambientale circa le proprie qualifiche professionali, la veridicità delle informazioni fornite, la conformità agli originali cartacei delle copie in formato elettronico;

  • Scheda Progetto, debitamente compilata e firmata.

Si raccomanda di compilare i moduli, conformemente a quanto disposto negli stessi e di allegare tutta la documentazione richiesta in duplice copia (sia in formato cartaceo, che su supporto informatico), pena l’inammissibilità. I moduli sono facilmente reperibili sul portale della Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Sezione Modulistica. Qualora l’esito della Verifica di Assoggettabilità fosse negativo, potrà essere richiesta l’attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Si ritiene opportuno sottolineare che la Regione Calabria ha provveduto a legiferare in materia di energia geotermica con Legge Regionale 5 novembre 2009 n. 40 “Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria” e Regolamento Regionale 5 maggio 2011 n. 3 “Regolamento di attuazione Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40”.

Ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale 40/2009, i fluidi endogeni a bassa entalpia appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria mentre i fluidi endogeni ad alta entalpia, ovvero la ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di interesse nazionale, è disciplinata dalle norme del R.D. n. 1443/1927 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso come già ampiamente descritto in precedenza, ai sensi del successivo D.Lgs. 22/2010 la procedura autorizzativa riguardante le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale  è delegata alle Regioni secondo le modalità previste dalle leggi nazionali che disciplinano la ricerca e la coltivazione di tali risorse. Lo stesso Decreto Legislativo all’art. 17 comma 1 stabilisce che le Regioni (per la terraferma), nell’ambito della propria competenza, possono emanare uno o più disciplinari tipo per le attività previste dal presente decreto legislativo, in particolare relativamente a:

a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale;

b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entità delle risorse geotermiche disponibili ed all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;

c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;

d) i criteri per la valutazione delle compensazioni per i trasferimenti della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione;

e) i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche e di sostanze associate rinvenute;

f) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;

g) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;

h) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;

i) i limiti e le prescrizioni per il rilascio di concessioni di risorse geotermiche di interesse locale su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale;

l) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico;

m) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte sola dichiarazione di inizio attività.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM.

 

11. Iter autorizzativo per la richiesta di concessione di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale e locale

A norma dell’art. 8 del D.Lgs. 22/2010, dal momento in cui l’Autorità competente riconosce il carattere nazionale o locale della risorsa, il titolare del permesso di ricerca entro sei mesi ha il diritto di richiedere la concessione di coltivazione della risorsa geotermica. Qualora scadano i termini, la concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta purché in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica. In caso di concorrenza, l’assegnazione della coltivazione, viene disposta dall’Autorità competente dopo aver acquisito parere positivo della procedura della Valutazione d’Impatto Ambientale per ciascun progetto e sulla base dei seguenti parametri:

  • completezza e razionalità del programma di lavoro, con particolare riferimento alla sostenibilità nel tempo;

  • modalità di svolgimento dei lavori, in merito a sicurezza, mitigazione degli impatti e salvaguardia ambientale;

  • garanzia che i richiedenti offrono in termini di competenza tecnica, dimensioni dell’azienda e precedenti esperienze nel settore.

La concessione di coltivazione di risorse geotermiche è rilasciata dall’Autorità competente, con provvedimento che comprende l’approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico a seguito dell’esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione, e dell’esito positivo della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale. Il rilascio della concessione di coltivazione, così come stabilito per il permesso di ricerca, rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria o assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale da attivare al termine del progetto.

Il D.P.R. 395/1991 all’articolo 32 e seguenti, disciplina le modalità per la richiesta di concessione di coltivazione di risorse geotermiche, con riferimento alla documentazione da presentare.

Innanzitutto l’istanza di concessione di coltivazione deve essere redatta in carta legale e presentata all’Autorità competente in duplice copia, contenente al suo interno le seguenti indicazioni (analogamente alle informazioni da fornire per il rilascio del permesso di ricerca):

  • le generalità del richiedente; 

  • il domicilio del richiedente o la sede sociale della società; 

  • il codice fiscale; 

  • le Province ed i Comuni in cui ricade l'area richiesta ed un nominativo convenzionale corrispondente ad un toponimo compreso nell'area della concessione;

  • l’indicazione dell’area interessata dalla concessione di coltivazione secondo le modalità già citate per l’istanza di permesso di ricerca (è concessa la coltivazione entro un'area che comprenda il pozzo o i pozzi se la relativa capacità produttiva e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente lo sviluppo del giacimento scoperto). 

All’istanza di concessione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) la certificazione attestante la nazionalità del richiedente o nel caso di società l’atto costitutivo o lo statuto della medesima, nonché il certificato della Cancelleria di competenza attestante la rappresentanza legale;

b) due esemplari, firmati e bollati, dei fogli della Carta Topografica d’Italia edita dall’I.G.M. alla scala 1:100.000 (se il permesso ricade in terraferma) nei quali deve essere tracciata l’area della concessione con linea continua nera ed i relativi vertici con allegate le coordinate geografiche riferite al meridiano Monte Mario;

c) un esemplare degli stessi fogli, di cui al punto b), privo di qualsiasi indicazione e piegatura;

d) il programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ulteriore ricerca previsti nell’ambito della concessione, in triplice copia, in carta legale, ognuno corredato da una relazione tecnica;

e) una relazione tecnica dalla quale emergano le esperienze già acquisite in attività minerarie con particolare riferimento al settore geotermico (non necessaria se si possiede già un titolo minerario geotermico);

f) lo studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali connesse alla concessione di coltivazione richiesta;

g) il progetto geotermico indicante il piano di coltivazione economica delle risorse geotermiche e delle eventuali sostanze associate, quindi degli impianti da realizzare, che tenga conto della durata richiesta per la concessione, dei possibili usi della risorsa previsti dai piani regionali. Il progetto geotermico deve essere completo dell'analisi di fattibilità tecnico-economica;

h) un programma dettagliato, da presentare almeno un anno prima della scadenza del titolo, di ripristino delle aree interessate dai lavori.

Il programma di lavoro e la relazione tecnica, di cui al punto d), sono degli allegati tecnici estremamente importanti da compilare con particolare attenzione. La relazione tecnica deve riportare i risultati conseguiti nell’ambito della fase di ricerca con riferimento alla interpretazione dei dati geologici, geofisici, geochimici e di perforazione acquisiti o comunque disponibili per l'area del permesso ed all’interpretazione delle prove di produzione ed alla capacità produttiva dei pozzi di scoperta dei fluidi geotermici. È necessario individuare le caratteristiche geologico-strutturali e petrofisiche delle formazioni mineralizzate caratterizzando inoltre i parametri idraulici del serbatoio geotermico. L’analisi integrata dei dati acquisiti deve essere finalizzata alla stima del valore economico delle risorse geotermiche e del potenziale produttivo del campo scoperto. 

Il programma di lavoro deve riportare il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione delle risorse geotermiche. Con il maggior dettaglio possibile è opportuno specificare le operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici (l’esecuzione dei pozzi di produzione, di iniezione e di reiniezione, impianti ed infrastrutture). Per ognuna delle operazioni previste nel programma devono essere indicati i mezzi e le tecniche da impiegare, gli impegni di spesa e i tempi di esecuzione previsti. Il suddetto documento deve essere completo del programma previsto per le ulteriori attività di prospezione e ricerca nell’ambito della concessione, specificando le operazioni previste e relativa tempistica e preventivi di spesa.

Il progetto geotermico, di cui al punto g), deve prevedere uno studio dettagliato degli impianti sia di produzione di energia elettrica o termica sia di sfruttamento delle risorse associate. Per quel che riguarda gli impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica, devono essere specificati:

  1. le caratteristiche del fluido, in termini di temperatura, pressione, portata, entalpia e composizione chimica;

  2. la potenza termica;

  3. la potenza elettrica da installare;

  4. gli impianti (minerari, di utilizzazione e di reiniezione);

  5. i sistemi di controllo ambientali;

  6. i conti economici del progetto;

  7. l’eventuale accordo contrattuale preliminare con l’utilizzatore.

Se gli impianti sono destinati allo sfruttamento delle sostanze minerali associate devono essere specificati gli elementi di cui ai punti 1-4-5-6-7 e il tipo di impianto di recupero delle sostanze e di recupero energetico.

Tra i documenti da allegare all’istanza di concessione figura, come anticipato sopra, anche lo “studio della valutazione preventiva delle modifiche ambientali relative alla concessione di coltivazione”. Tale studio unitamente ad una sintesi del programma di lavoro deve contenere:

  • una descrizione dettagliata della tipologia di impianti minerari che verranno utilizzati per la coltivazione della risorsa;

  • una descrizione delle alternative per il progetto geotermico prese in considerazione ai fini ambientali;

  • una descrizione dettagliata ed illustrazione su carte tematiche in scala non inferiore a 1:25.000 dei vincoli vigenti nelle aree interessate dai pozzi e dagli impianti;

  • un inquadramento ambientale dell’area in cui vengano evidenziati i dati meteo-climatici, le informazioni sull’anemologia, le caratteristiche del suolo, le caratteristiche delle rocce di superficie, lo stato di qualità dell’ambiente (atmosfera, acqua suolo, sottosuolo, ecosistemi, salute pubblica e beni culturali);

  • una valutazione dell’impatto socio-economico indotto dall’introduzione delle attività di coltivazione;

  • l’analisi delle eventuali modifiche ambientali apportate dalle attività svolte nell’ambito della ricerca ed una valutazione preventiva delle modifiche ambientali che possono indurre nel tempo le attività di coltivazione programmate, con particolare riferimento a tipologia e quantità di rifiuti, scarichi ed emissioni previsti, smaltimento, descrizione degli inquinanti, stime di probabilità e tecniche di contenimento delle emissioni accidentali, composizione dei fluidi estratti e livelli medi di rumore.

  • una descrizione delle misure previste per limitare ed evitare gli effetti negativi che potrebbero essere indotti dalle attività in programma.

L’articolo 15 del D.P.R. 485/1944 stabilisce che il procedimento si deve concludere entro il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della richiesta di concessione.

In riferimento all’esercizio della concessione, il titolare è tenuto ad ottemperare ai molteplici obblighi previsti nel Decreto 395/1991.

Il concessionario deve fornire, entro il ventesimo giorno di ogni mese, i dati relativi alla produzione dei fluidi, all’energia ottenuta e alla loro utilizzazione, nonché i dati relativi alla produzione di altre sostanze associate estratte. Deve inoltre disporre di tutti i dati e le notizie di carattere tecnico-economico eventualmente richieste dall’Autorità competente.

Il concessionario ha l’obbligo di accordare ai permissionari o ai concessionari limitrofi l’accesso all’interno della propria area in concessione al fine di completare i rilievi geofisici programmati e consentire la posa di condotte per il trasporto dei fluidi. Entrambi naturalmente accordati di seguito ad autorizzazione da parte dell’Autorità competente.

Prima dell’esecuzione dei pozzi il titolare della concessione deve attendere l’autorizzazione da parte della Sezione competente, che valuta la documentazione presentata, in cui devono essere indicati: la postazione del pozzo, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista ed i programmi di tubaggio.

Secondo quanto disposto dall’art. 50 del D.P.R. 395/1991, l’individuazione di fluidi geotermici, di idrocarburi e di falde idriche dolci nel corso dello sviluppo del campo, deve essere comunicata alla Sezione competente entro quindici  giorni dal rinvenimento.

Così come specificato per il permesso di ricerca anche in caso di concessione di coltivazione il titolare è tenuto a conservare, a disposizione della Sezione competente, i campioni di roccia attraversati, i fluidi rinvenuti e le diagrafie rilevate nei pozzi.

Il concessionario è tenuto ad iniziare le prove di produzione, a seguito del rinvenimento di ulteriori fluidi geotermici, entro sei mesi dal completamento del pozzo ed a comunicare settimanalmente alla Sezione competente i dati tecnici ottenuti dalle stesse.

A norma dell’articolo 64 del D.P.R. 395/1991, l’iniezione e la reiniezione dei fluidi nelle formazioni di provenienza degli stessi o al di sotto delle falde utilizzabili per usi alimentari ed industriali, nell’ambito di una concessione di coltivazione, viene autorizzata dalla Sezione competente. A quest’ultima deve essere presentata la domanda di autorizzazione secondo le modalità già descritte nei paragrafi precedenti in riferimento al permesso di ricerca.

La Sezione competente può disporre la sospensione delle attività, motivando la scelta, o rilasciare l’autorizzazione, imponendo le modalità e le condizioni per le suddette operazioni.

Altresì, il titolare della concessione, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R 395/1991 è tenuto a:

  • osservare le norme di sicurezza nell’esecuzione delle operazioni previste dal programma di lavoro e di qualsiasi altra disposizione successivamente impartita dalla Sezione competente;

  • seguire le misure indicate nei provvedimenti di autorizzazione all’iniezione o alla reiniezione e stabilite ai fini della conservazione della risorsa scoperta;

  • comunicare tutte le notizie di carattere tecnico ed economico e tutti i dati richiesti dalla Sezione competente.

È fondamentale che il concessionario, ai fini della tutela del campo geotermico e della risorsa, conduca la coltivazione del campo geotermico secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, con particolare riferimento all'ubicazione dei pozzi, alle distanze tra pozzi di produzione e pozzi di iniezione e reiniezione, alla ricarica delle formazioni da cui provengono i fluidi, all'utilizzazione dell'energia del giacimento ed al mantenimento del livello termico del serbatoio.

Il titolare della concessione di coltivazione di risorse geotermiche, così come disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. 22/2010, deve corrispondere all’Autorità competente un canone annuo anticipato di 650 euro per chilometro quadrato di superficie in concessione. Il titolare di concessione di coltivazione di risorse geotermiche di media e bassa entalpia deve corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla stessa e comunque di importo non superiore a quello corrisposto per le risorse di carattere nazionale (euro 650).

Inoltre è a carico dei concessionari, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW, il versamento dei seguenti contributi:

  • 0.13 centesimi di euro per ogni kWh di energia prodotta nel campo geotermico, ai Comuni, sede degli impianti, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo di coltivazione e comunque assicurando una quota non inferiore al 60%;

  • 0.195 centesimi di euro per ogni kWh di energia prodotta nel campo geotermico, alle Regioni su cui ricade il campo, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo di coltivazione.

Gli importi dei canoni e dei contributi, con provvedimento dell’Autorità competente, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell’indice dei prezzi al consumo indicata dall’ISTAT.

Inoltre il concessionario è tenuto a versare, ai Comuni sede d’impianto di produzione elettrica, un contributo di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, a titolo di compensazione ambientale e territoriale, salvo riduzioni apportate da specifiche norme regionali.

Il concessionario può presentare domanda di proroga della concessione di coltivazione all’Autorità competente fino a sei mesi prima della scadenza naturale del titolo e non prima che siano trascorsi i due terzi del periodo di vigenza. Insieme alla domanda, in cui deve essere specificata l’area per la quale viene richiesta la proroga e la durata della stessa, devono essere presentati una relazione tecnica dettagliata e relativa documentazione attestante i lavori svolti, i risultati ottenuti, la produzione e le utilizzazioni realizzate nel corso della concessione; il programma di lavoro di coltivazione, con l’indicazione degli obiettivi, dei tempi di esecuzione dei lavori e degli impegni di spesa; il piano di coltivazione e di utilizzazione delle risorse geotermiche relativamente al periodo di proroga da sottoporre all’approvazione dell’Autorità competente.

Il titolare può richiedere l’ampliamento o la riduzione dell’area in concessione, presentando domanda, seguendo le modalità previste per il rilascio della concessione di coltivazione. Inoltre può rinunciare al titolo presentando dichiarazione di rinuncia all’Autorità competente, apponendo le dovute motivazioni e allegando il programma di ripristino delle aree interessate dalla concessione e una relazione tecnica conclusiva.

A norma dell’art. 9 del D.Lgs. 22/2010, in caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti gli impianti, in stato di regolare funzionamento diventano di proprietà dell’Autorità competente, senza compenso. Essa può richiedere il ripristino ambientale dei luoghi già interessati dalla concessione e anche prendere possesso degli altri impianti ed edifici inerenti alla concessione corrispondendo agli aventi diritto una somma pari al valore degli stessi al momento della stima, senza valutare alcun reddito da essi ricavabile.

Come per il capitolo precedente, è opportuno sottolineare che quanto detto si riferisce alle risorse geotermiche rinvenute in terraferma. Le disposizioni tecniche relative a risorse geotermiche in aree marine differiscono, seppure in minima parte, da quanto qui descritto. In particolare, l’Autorità competente è il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.


12. Iter autorizzativo per la presentazione di un permesso di ricerca e di una concessione di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale e locale nella Regione Sicilia

La Sicilia essendo Regione autonoma a statuto speciale ha la potestà legislativa esclusiva in determinate materie citate nello Statuto della Regione Siciliana.  In particolare, l'art. 14, lettera h,  dello Statuto siciliano riserva alla Regione la competenza esclusiva in materia di "miniere, cave, torbiere e saline". Le norme di attuazione dello Statuto, adottate con D.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182, hanno previsto una clausola generale e onnicomprensiva in base alla quale le attribuzioni del Ministero dell'Industria e del  Commercio sono esercitate,  nel  territorio della Regione Siciliana,  dall'Amministrazione  Regionale  ed in particolare  dall'Assessorato  Regionale  per l'Industria (a seguito della L.R. 19/2008 e del D.P.Reg. 12/2009 le competenze di questo dipartimento sono state trasferite all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità sito in via Ugo La Malfa, n. 87/89 90146, Palermo).

Da quanto detto ne consegue una normativa propria ed un relativo iter autorizzativo per la ricerca e coltivazione delle georisorse differente rispetto alle disposizioni dettate dalla normativa vigente sul territorio nazionale.

Nella Regione Sicilia, in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche la normativa vigente è rappresentata dalla Legge Regionale del 3 luglio 2000 n. 14 (di seguito denominata “Legge”)“Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana. Attuazione della direttiva 94/22. CE” e dal Disciplinare Tipo del 30 ottobre 2003 “Disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”.

Inoltre, la Legge 1 ottobre 1956, n. 54 “Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione Siciliana”, continua ad essere applicata alle attività disciplinate dalla L.R. 14/2000 nelle parti con quest’ultima  compatibili.

Da un punto di vista minerario la Sicilia ha una storia molto importante sia per quanto riguarda le cave, le miniere e le saline sia per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi. Ne deriva una competenza a livello amministrativo regionale non indifferente che risulta essere un notevole vantaggio in termini di tempo per chi volesse intraprendere un progetto geotermico sul territorio siciliano. 

Si rende necessario sottolineare che la normativa sopraelencata, pur essendo molto dettagliata, talvolta rischia di ingenerare una certa confusione in quanto, il Disciplinare Tipo del 20 ottobre 2003, non specifica le attività relative alle risorse geotermiche. Comunque, in una nota dell’Assessore Regionale all’Energia si osserva che “il suddetto Disciplinare Tipo con riferimento ai titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, si presta ugualmente, anche se questa eventualità non è esplicitamente evidenziata nel titolo e nel contesto del decreto, alla regolazione dei rapporti tra l’Amministrazione concedente e gli operatori minerari eventualmente impegnati in lavori di ricerca o di coltivazione di giacimenti di altri gas  diversi dagli idrocarburi”.

Ai sensi della Legge, l’Autorità competente al conferimento dei titoli minerari è l’Assessore Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità che si avvale, per l’istruttoria ed il controllo sull’esercizio dell’attività, dell’U.R.I.G. “Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia” (Servizio VIII del Dipartimento dell’Energia) sito in via Ugo La Malfa, n. 101, Palermo.

Pertanto le persone fisiche o giuridiche che intendano eseguire un progetto geotermico devono  interloquire con il suddetto ufficio le cui principali funzioni sono:

  • U.O.B. - 8/1: Istruttorie e adempimenti connessi alla prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di Idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse Geotermiche.

  • U.O.B.- 8/2 : Attività di Vigilanza, e funzioni di polizia mineraria e giudiziaria relativi alle norme riguardanti la sicurezza e salute dei lavoratori nei settori di competenza.

Introducendo la descrizione dettagliata dell’iter autorizzativo occorre sottolineare che la normativa regionale siciliana prevede tre tipologie di titoli minerari:

  • Prospezione

  • Ricerca

  • Coltivazione

Secondo gli articoli 3 e 4 della Legge, i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di coltivazione sono rilasciati con decreto dell’Assessore a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate agli impegni programmati; questi possono essere accordati anche in contitolarità (in questo caso, i contitolari sono obbligati a nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le amministrazioni pubbliche interessate).

La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità. Secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 comma 1, i proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro del permesso o della concessione non possono opporsi alle operazioni di prospezione, ai lavori di ricerca ed ai lavori necessari per la coltivazione e sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni. Inoltre, al fine di assicurare la rapida e contestuale acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati dalla vigente legislazione, necessari per il conferimento o la proroga di un titolo minerario, l'Assessore indice una Conferenza dei Servizi con le Amministrazioni interessate.

 

13. Rilascio del Permesso di Prospezione

Secondo l’art. 13 comma 1 della Legge, la prospezione consiste nell'effettuare rilievi geografici, geologici e geofisici, geotermici, geochimici con metodi, mezzi e tecnologie diverse, atti ad accertare le caratteristiche del sottosuolo ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi (e risorse geotermiche n.d.a). Si ritiene opportuno specificare che il permesso di prospezione non è la prima tappa obbligata di un progetto geotermico ovvero non è un titolo propedeutico a quello di ricerca. Chi volesse svolgere attività di ricerca ai fini geotermici in una determinata area può richiedere un permesso di ricerca di risorse geotermiche senza aver mai ottenuto precedentemente un permesso di prospezione.

In particolare l’articolo 14, commi 1 e 5, specifica che “il permesso di prospezione non è esclusivo ed è accordato per la durata di un anno” e “la titolarità del permesso di prospezione non costituisce titolo preferenziale per l'eventuale assegnazione di permesso di ricerca”. Inoltre il comma 6 del suddetto articolo enuncia che “nell'ambito del permesso di prospezione possono essere accordati permessi di ricerca a terzi. In tal caso il titolare del permesso di prospezione può operare, nelle aree oggetto dei permessi di ricerca dei terzi, per un periodo massimo di mesi tre dal conferimento di detto permesso, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni”. Se il progetto geotermico che si intende sviluppare in una determinata area ha delle solide fondamenta tecnico-economiche, quanto detto sul permesso di prospezione rende l’idea sull’utilità o meno di richiedere tale titolo piuttosto che quello di ricerca.

Il permesso di prospezione, che ha durata di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), è accordato previa domanda da presentare all’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, con decreto dell’Assessore.

In ottemperanza all’articolo 15 comma 3, alla domanda diretta ad ottenere il permesso di prospezione si devono allegare:

  • una planimetria della zona per cui è richiesto il permesso, in cinque esemplari ed in scala 1:100.000;

  • una relazione tecnica, corredata di grafici, in cui siano indicate le operazioni che il richiedente intende svolgere, i mezzi impiegati ed il tempo di esecuzione;

  • un programma dei rilievi geografici, geologici e geofisici che si intendono eseguire, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.

Il titolare si impegna ad iniziare le operazioni di prospezione dopo la pubblicazione nella GURS e non prima che l’URIG abbia dato le necessarie autorizzazioni; inoltre si impegna, a trasmettere trimestralmente all’URIG un rapporto sull’andamento dei lavori ed entro un mese dalla scadenza del permesso a trasmettere una relazione conclusiva che indichi le operazioni effettuate, i mezzi e le squadre impiegate ed i risultati ottenuti.

L'Assessore, con decreto, dichiara la decadenza del permesso di prospezione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un termine non inferiore a trenta giorni per le deduzioni del permissionario, quando questi:

  • perde i requisiti soggettivi (capacità tecniche-economiche adeguate agli impegni di spesa; condizione di reciprocità di società straniere);

  • non corrisponde il diritto annuo di superficie o altro diritto o tributo;

  • cede il permesso a terzi;

  • non osserva le norme di sicurezza e le disposizioni delle Autorità competenti;

  • esegue operazioni di prospezione prima dell'autorizzazione;

  • esegue le operazioni nell'ambito di permesso di ricerca accordato a terzi oltre i limiti di tempo consentiti;

  • esegue operazioni di prospezione non autorizzate;

  • risulta inadempiente o con ingiustificato ritardo nell'attuazione del programma allegato alla domanda presentata (in questo caso, il titolare incorre in una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al dieci per cento del costo previsto per le attività non realizzate).

 

14. Rilascio del Permesso di Ricerca

Il permesso di ricerca è un titolo minerario esclusivo che consente le attività di ricerca di risorse geotermiche in una determinata area e rappresenta la prima fase di un progetto geotermico. Poiché la normativa siciliana non fornisce una specifica definizione, per quest’ultima si rimanda a quella fornita dal D.P.R.  n. 395/1991 comma 1, lettera f.

Ai sensi dell’articolo 40 della Legge, il permesso di ricerca a scopo energetico delle risorse geotermiche può avere un estensione massima di 1000 km2. La durata del titolo, analogamente alla normativa nazionale, è di quattro anni, prorogabile per un biennio.

L’istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche e la relativa documentazione tecnica da allegare devono essere redatte secondo le indicazioni della L.R.S. 14/2000 e relativo Disciplinare Tipo.

Il termine massimo per presentare istanza di permesso in concorrenza, in una medesima area, è tre mesi dalla pubblicazione della prima istanza.

L’articolo 19 della Legge, regolamenta i criteri di selezione, da parte dell’Assessore, tra domande concorrenti. Questi sono del tutto simili, in quanto basati sui criteri proposti dalla Comunità Europea, a quelli già descritti nei paragrafi precedenti riferiti alla normativa nazionale sulla geotermia.

Si ritiene opportuno sottolineare che l’Autorità competente tiene in grande considerazione la caratura tecnica del programma dei lavori ed in caso di sostanziale equivalenza tra i programmi in concorrenza, in riferimento al comma 3 del suddetto articolo 19, si tiene conto della capacità economica dei richiedenti rapportata agli impegni programmati.

L’istanza, redatta in carta legale e corredata da una marca da bollo da 14,62 euro ogni quattro pagine, deve essere presentata all’Autorità competente al conferimento dei titoli minerari nell’ambito della Regione Siciliana (Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Energia, Via Ugo La Malfa, n. 87/89 90146 - Palermo). Quest’ultima deve essere completa dei dati inerenti la società proponente (sede legale, codice fiscale, numero REA, ecc..), specificando le Province ed i Comuni in cui ricade l'area richiesta ed un nominativo convenzionale del permesso corrispondente ad un toponimo compreso nell'area d’interesse, la superficie del permesso (espressa in ettari), la descrizione monografica dei vertici e la tabella riassuntiva delle coordinate geografiche dei vertici stessi.

Alla domanda diretta ad ottenere il permesso di ricerca si devono allegare:

a) la planimetria della zona per cui è richiesto il permesso (di seguito piano topografico);

b) una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell’area e sugli obiettivi minerari;

c) il programma dei lavori di ricerca e di “esplorazione meccanica” (perforazioni esplorative) che si intendono eseguire, con l’indicazione delle relative previsioni di spesa.

 

a) Piano topografico:

L’articolo 20 comma 1 lettera a) della Legge, dispone la consegna in allegato di cinque esemplari dei Fogli alla scala 1:100.000 della Carta Topografica d’Italia edita dall’I.G.M. relativamente alla zona d’interesse.

alfabeto. Deve essere inoltre allegata la descrizione monografica di ogni singolo vertice (possibilmente corredata da apposite fotografie) e le coordinate geografiche dei vertici, espresse in gradi, minuti e secondi nel sistema di riferimento nazionale Monte Mario.  

L’Autorità competente richiede inoltre di implementare il piano topografico suddetto con cinque esemplari delle tavolette edite dall’I.G.M. alla scala 1:25.000 ed i Fogli C.T.R.N. (Cartografia Tecnica Regionale Numerica) alla scala 1:2.000 nei quali ricadono i vertici.

Ogni singolo foglio allegato deve essere corredato da una marca da bollo da 1 euro.

 

b) Relazione tecnica:

La relazione tecnica rappresenta lo studio delle conoscenze geografiche, geologico-strutturali e geominerarie dell’area e degli obiettivi minerari.

Come in precedenza descritto, in riferimento alla normativa nazionale, tale relazione può essere considerata uno studio di “pre-fattibilità” che, sulla base di dati e lavori pregressi ed esperienze acquisite, metta in evidenza le potenzialità geotermiche qualitative dell’area richiesta. L’Autorità competente richiede che la relazione tecnica sia effettuata da un professionista. La relazione tecnica deve essere corredata da una marca da bollo da 1 euro per ogni foglio.

 

c) Programma dei Lavori:

A norma dell’articolo 18 comma 1 della Legge, il programma di lavoro, allegato all’istanza di permesso di ricerca, deve essere consegnato in busta chiusa e corredato da una marca da bollo da 14,62 euro ogni quattro pagine del documento. Quest’ultimo viene aperto allo scadere dei tre mesi dalla data di pubblicazione nella GURS, ed altri mezzi di comunicazione preposti, per permettere ad altri operatori minerari di presentare istanza in concorrenza. Come già ampiamente descritto la selezione per il rilascio del titolo è principalmente basata sul programma presentato e il relativo impegno di spesa. 

Per una descrizione generale delle linee guida per la strutturazione generale di un programma di lavoro si rimanda ai paragrafi precedenti riferiti alla normativa nazionale, tenendo presente che l’Amministrazione Regionale è particolarmente attenta alle specifiche tecniche di ogni singola tipologia di prospezione prevista (ed ovviamente agli impegni di spesa).

Ai fini del rilascio del permesso di ricerca la società proponente deve presentare, inoltre, i seguenti documenti:

  • procura notarile da parte della società proponente per il rappresentante della società stessa per tutti i rapporti con l’Amministrazione Regionale (ad eccezione se quest’ultimo sia l’amministratore delegato o ricopra una carica equivalente);

  • certificato camerale antimafia della società proponente e delle società che partecipano ai lavori;

  • DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) della società proponente e delle società che partecipano ai lavori;

  • modello Unilav riferito alle maestranze che saranno impegnate nei lavori;

  • relazione che attesti le capacità tecniche ed economiche della società. Riguardo alle capacità tecniche è opportuno porre particolare attenzione sull’attività svolta e sulle esperienze acquisiste in titoli minerari precedentemente ottenuti a sostegno del know-how del personale tecnico. È necessario, inoltre, illustrare le doti finanziarie del gruppo o società proponente con eventuali lettere di patronage. Nel caso l’operatore minerario si avvalga di società di servizi è opportuno presentare una relazione sulle capacità tecniche di tali società.

Al titolare è fatto obbligo di pubblicare l’istanza di permesso di ricerca sulla GURS, sull’Albo Pretorio dei Comuni interessati, sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) e su due quotidiani (uno di tiratura nazionale ed uno regionale).

Come già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale, tali progetti geotermici rientrano nelle opere elencate nell’allegato IV. Pertanto, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, deve essere presentata l’istanza di “Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.”.

L’istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale deve essere presentata in carta legale all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia, Servizio 1 - “VAS-VIA”, Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 – Palermo. Unitamente al progetto preliminare (programma di lavoro n.d.a) deve essere presentato lo “studio preliminare ambientale” sulle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in terraferma (fornendo, inoltre, una loro copia in formato elettronico).

L’Autorità competente verifica il progetto e qualora non ravveda impatti ambientali significativi, può disporre l’esclusione dalla procedura di V.I.A., altrimenti si applicano le disposizioni inerenti alla procedura di V.I.A di cui agli articoli 21-28 del D. Lgs. 152/2006.

Successivamente alla Conferenza dei Servizi indetta dall’Assessore con le Amministrazioni interessate, previo riscontro positivo delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e risolte le eventuali concorrenze, l’Assessore può rilasciare, tramite decreto, il permesso di ricerca di risorse geotermiche.

Secondo i termini stabili dalla normativa, l’istruttoria di rilascio del permesso di ricerca dovrebbe terminare entro centocinquanta giorni dall’apertura del programma di lavoro (il programma dei lavori, consegnato in busta chiusa, viene aperto tre mesi dopo la data di consegna).

 

15. Esercizio del Permesso di Ricerca

Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a provvedere a sue spese alla registrazione (Agenzia delle Entrate) del decreto di conferimento del permesso.

L’articolo 23 della Legge Regionale 14/2000 e l’articolo 2 del Disciplinare Tipo regolamentano gli obblighi del permissionario, tra questi si citano i principali:

a) iniziare i lavori di ricerca solo successivamente alla pubblicazione del decreto nella GURS, ed iniziare i lavori di esplorazione geologica e geofisica e la perforazione esplorativa rispettivamente entro un anno ed entro sessanta mesi dal rilascio del titolo minerario;

b) svolgere il programma dei lavori così come presentato ed accettato;

c) presentare un programma esecutivo all’URIG, prima di effettuare le prospezioni, specificando, per ogni rilievo, il personale ed i mezzi da impiegare, l’area interessata ed il periodo nel quale verranno eseguiti. É necessario indicare le operazioni volte alla mitigazione dell’impatto ambientale e le operazioni di ripristino previste;

d) esecuzione della perforazione esplorativa, una fidejussione assicurativa o bancaria stipulata dal titolare pari al 10% del costo dei lavori di perforazione;

e) presentare una relazione informativa semestrale all’URIG sui risultati ottenuti e sull’andamento dei lavori ed una relazione completa finale al termine dei lavori;

f) tenere a disposizione dell’URIG i campioni dei materiali solidi, liquidi, gassosi rinvenuti;

g) fornire immediata comunicazione all’URIG in caso di ritrovamento di idrocarburi.

È necessario specificare che, secondo le disposizioni riferite alla lettera a), il termine di sessanta mesi (per la perforazione esplorativa) è riferito al permesso di ricerca per idrocarburi che ha una durata maggiore rispetto a quello di risorse geotermiche. La normativa regionale non specifica il termine ultimo relativo al titolo minerario geotermico che verosimilmente dovrebbe essere entro quaranta mesi per la perforazione (il termine di un anno per l’inizio dei lavori di prospezione resta vigente).

Il permissionario è obbligato a sostenere le spese complessive indicate per l’effettuazione dei lavori di ricerca, trasferendo annualmente all’URIG i conti analitici delle spese effettivamente sostenute (entro un mese dalla fine di ogni anno). Secondo l’art. 2 comma 4 del Disciplinare Tipo, ai fini del conteggio delle spese, si tiene conto solo delle spese vive escludendo le spese di amministrazione, spese di viaggio del titolare e dei suoi dipendenti e le spese relative all’acquisto di macchinari di cui viene conteggiata una quota d’uso.

Nel caso in cui, al termine dei quattro anni di permesso, l’operatore minerario ritenesse necessario prorogarne la durata (massimo una proroga di due anni), è obbligato a presentare domanda almeno novanta giorni prima del termine allegando il programma dei lavori che si intende svolgere nei due anni successivi, secondo le modalità già descritte per l’istruttoria di istanza di permesso di ricerca.

Il titolare del permesso prima della perforazione esplorativa è obbligato a presentare all’URIG l’istanza di perforazione, corredata dal relativo programma, soggetta ad approvazione da parte dell’Ingegnere Capo. Il programma di perforazione di un pozzo, il cui nominativo deve coincidere con un toponimo dell’area interessata, deve indicare la postazione del pozzo, l’obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, l’impianto di perforazione, il programma di tubaggio e cementazione e la composizione dei fluidi di perforazione.

Entro i novanta giorni successivi alla perforazione esplorativa, il titolare è obbligato a trasmettere all’URIG tutti i dati di pozzo (profilo geologico, Log geofisici ecc...) e ad iniziare entro i successivi sessanta giorni le prove di produzione. I risultati delle prove di produzione devono essere trasmessi all’URIG settimanalmente. Qualora sia necessario l’abbandono di un pozzo, il permissionario deve presentare il programma di sistemazione e ripristino minerario del pozzo e dell’area interessata. 

L’Assessore, con decreto, ha facoltà di dichiarare decaduto il permesso acquisito (previa contestazione e prefissione di un termine non inferiore a trenta giorni per le deduzioni del permissionario) se il titolare:

  • non adempie agli obblighi sopracitati (articolo 23 comma 1 della Legge), in generale, se non adempie agli obblighi derivanti dalla Legge e relativo Disciplinare Tipo;

  • perde i requisiti soggettivi;

  • non corrisponde il pagamento annuale del canone;

  • non richiede la concessione entro i termini previsti;

  • sospende i lavori, cede tutto o parte del permesso o coltiva la risorsa senza autorizzazione.

Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere il pagamento anticipato del canone annuo di superficie. Secondo le disposizioni di cui all’articolo 42 comma 1 lettera a), per il titolo geotermico il canone annuo è di lire 40.000 per km2. Tale importo deve essere convertito in euro e rivalutato secondo l’indice FOI fornito dall’ISTAT.

 

16. Rilascio ed esercizio della Concessione di Coltivazione

Come descritto nel Disciplinare Tipo, la concessione ha per oggetto la coltivazione di tutti i giacimenti ad idrocarburi (e risorse geotermiche n.d.a), che vengono scoperti a seguito delle ricerche compiute nel periodo di durata del permesso o a seguito delle ricerche compiute in regime di concessione (per una definizione più dettagliata si rimanda a quella fornita dal D.P.R n. 395/1991 comma 1, lettera g).

Al titolare del permesso di ricerca, che abbia rinvenuto risorse geotermiche, viene accordata la concessione di coltivazione se l’URIG, sulla base della capacità produttiva dei pozzi e delle valutazioni geominerarie, giustifica tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

L’istanza di concessione deve essere presentata, all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, entro un anno dalla data di riconoscimento da parte dell’URIG del ritrovamento del giacimento con le suddette caratteristiche (pena la decadenza del titolo). Alla domanda devono essere allegati il programma di lavoro di sviluppo e di produzione del campo, il programma degli ulteriori lavori di ricerca e lo studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali (coincidente con lo Studio di Impatto Ambientale).

La domanda di concessione viene accordata previo esito positivo della Valutazione di Impatto Ambientale (per tale tipologia di progetto non è prevista la Verifica di Assoggettabilità ma direttamente la procedura di V.I.A).

È opportuno specificare nel programma di lavoro di sviluppo e produzione del giacimento tre scenari di previsione di coltivazione della risorsa (formulate sulla base dei dati acquisiti durante il permesso di ricerca). Tale programma deve inoltre indicare i metodi ed i procedimenti tecnici per l’esecuzione dei lavori, il numero dei pozzi da realizzare, le specifiche impiantistiche per lo sfruttamento della risorsa, i tempi di realizzazione delle opere e i relativi preventivi di spesa.

Durante l’esercizio di coltivazione della risorsa, il titolare, qualora ravvisasse la necessità di apportare modifiche al programma dei lavori, è tenuto a presentare il nuovo programma all’URIG ai fini dell’approvazione.

La concessione di coltivazione, la cui durata è trenta anni prorogabile ogni dieci anni, viene accordata tramite decreto, nel quale viene allegato il verbale di delimitazione provvisoria dell’area redatto a cura dell’URIG. Entro cinque anni dal rilascio della concessione, l’URIG è tenuto a fornire la delimitazione definitiva dell’area di concessione sulla base dei risultati dei lavori di sviluppo eseguiti dal titolare.

Al titolare, dopo aver pagato il canone annuo di superficie, l’imposta di registro e dopo averne fornito trascrizione presso gli uffici dei registri immobiliari competenti, può essere notificato il decreto di concessione.

In caso di riconoscimento del giacimento e conferimento della concessione di coltivazione è fatto obbligo al titolare di:

  • iniziare i lavori previsti nel programma presentato entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento, pena l’avvio del procedimento di decadenza del titolo;

  • presentare istanza all’URIG per le autorizzazioni di inizio produzione e di costruzione ed esercizio dei relativi impianti;

  • mantenere ininterrottamente a lavoro gli impianti di produzione di adeguata potenzialità ed in perfetto stato di efficienza, ai fini della corretta valorizzazione industriale del giacimento;

  • le disposizioni relative ai pozzi sono comuni a quelle brevemente descritte per il permesso di ricerca (tali operazioni sono dettagliatamente disciplinate dal Disciplinare Tipo articolo 5);

  • tenere a disposizione dell’URIG i libri obbligatori e le scritture contabili previsti dall’art. 2214 del Codice Civile, al fine di consentire gli accertamenti necessari.

La Legge in questione ed il relativo Disciplinare Tipo richiedono una continua comunicazione tra l’Amministrazione ed il concessionario. Quest’ultimo è tenuto a presentare all’Autorità di vigilanza (URIG) una relazione trimestrale sull’andamento dei lavori di coltivazione (e sugli eventuali lavori di ricerca), e sulle opere del programma da svolgere nel successivo periodo. La relazione deve essere corredata da allegati tecnici quali cartografie tematiche, fotografie, tabelle, profili geologici e geofisici rilevati durante le fasi di perforazione. Allo stesso ufficio, il concessionario deve trasmettere annualmente la copia degli inventari delle attrezzature fisse o mobili utilizzate ai fini della concessione ed entro il primo trimestre di ciascun anno, una relazione riguardante le ulteriori conoscenze geominerarie acquisite nel corso dell'anno precedente, l'eventuale rivalutazione delle riserve per ciascuno dei campi ricadenti nella concessione, la consistenza degli impianti e delle attrezzature fisse e mobili esistenti a servizio della concessione e le eventuali opere di ripristino o di mitigazione dei danni al giacimento, all'ambiente o  alla salute. L'URIG può approvare detta relazione ed impartisce le necessarie prescrizioni, cui il titolare è tenuto ad uniformarsi.

Nel caso in cui, a causa di difficoltà di ordine tecnico la coltivazione di un giacimento richieda l’impiego di tecnologie non ancora acquisite all’esperienza industriale, l’attuazione di lunghi periodi di prove di produzione o di impegnativi studi di fattibilità, il titolare ha la facoltà di presentare un programma provvisorio la cui esecuzione verrà autorizzata dall’URIG.

A norma dell’art. 42, il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo (anticipato) pari a vecchie lire 80.000 per km2, convertito in euro ed adeguato secondo l’indice FOI previsto dall’ISTAT.

In caso di produzione di energia elettrica saranno dovuti i seguenti canoni:

  • vecchia lira una per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alla Regione;

  • vecchia lira una per ogni kWh di energia elettrica prodotta  nel  campo  geotermico  ai  Comuni nel cui territorio ricade il campo geotermico coltivato proporzionalmente  all'area di ogni singolo e nel caso in cui il giacimento ricada nel territorio di due o più Comuni.

Anche questi ultimi canoni dovrebbero essere adeguati secondo l’indice FOI previsto dall’ISTAT, purtroppo a livello regionale non esiste al momento un riscontro normativo. Infatti l’adeguamento di cui si parla è applicato ai canoni superficiari per permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi ai sensi dell’art. 20 della L. R. 27 aprile 1999, n. 10. Poiché da quando è in vigore la L.R. 14/2000 non sono state rilasciate concessioni  di risorse geotermiche sul territorio regionale la questione non è stata approfondita da un punto di vista giuridico. Pertanto all’occorrenza laddove un permesso per geotermia desse luogo a ritrovamenti suscettibili di sfruttamento commerciale probabilmente è necessario porre la questione all’attenzione dei competenti uffici legali.

L’articolo 33 della Legge, disciplina le condizioni per le quali l’Assessore dichiara, per decreto, la decadenza del titolo (previa contestazione dei motivi e prefissione di un termine non inferiore a trenta giorni per le deduzioni del concessionario):

  • perdita dei requisiti soggettivi;

  • mancato pagamento del canone annuo di superficie e di quanto altro dovuto;

  • inadempienza degli obblighi del concessionario (di cui all’articolo 29 della Legge);

  • mancato svolgimento del programma dei lavori (in questo caso la sanzione prevede il pagamento di una penale pari al 10% della somma prevista per le attività non realizzate);

  • sospensione dei lavori senza averne avuto autorizzazione;

  • persistenza dell'attività nonostante diffida;

  • sospensione non autorizzata della produzione del giacimento protratta oltre sei mesi;

  • mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità competente;

  • variazione della produzione media della concessione, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica;

  • trasferimento totale o parziale del titolo senza autorizzazione.

 

17. Iter autorizzativo per le “piccole utilizzazioni locali”

Per quanto riguarda le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 22/2010, vengono distinte due tipologie:

a) eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla;

b) quelle effettuate tramite l’installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo, senza effettuare il prelievo e la reimmissione nello stesso di acque calde o fluidi geotermici.

Le Autorità competenti per le funzioni amministrative e di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni di tipo a) e b) sono le Regioni o enti da esse delegati. Queste tipologie di utilizzazioni non sono soggette alla legislazione mineraria di cui al Regio Decreto 1927 n. 1443.

Le autorizzazioni per le utilizzazioni di tipo a) sono concesse dalle Regioni territorialmente competenti con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale. In questa categoria rientrano sia gli impianti per la produzione di energia elettrica sia gli impianti che permettono un “uso diretto” del calore geotermico tramite pozzi geotermici nel rispetto delle “condicio sine qua non” di cui alla lettera a). 

Le piccole utilizzazioni di tipo b) sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla Regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.

La Direttiva CE 2009 n. 28 stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, prefiggendo gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da tali fonti sul consumo finale lordo.

L’articolo 7 comma 4 del D.Lgs. del 2011 n. 28, in attuazione della sopracitata Direttiva del Parlamento Europeo, delegava il Ministero dello Sviluppo Economico a regolamentare, entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto, le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di  calore da risorsa geotermica, ovvero delle sonde geotermiche, destinati al riscaldamento ed alla climatizzazione di edifici, individuando i casi di applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS).

Purtroppo ancora oggi si protrae il ritardo nella regolamentazione del citato Decreto, con conseguente difficoltà nell’ambito degli iter autorizzativi. Poiché le autorizzazioni per la posa di sonde geotermiche è di competenza regionale ed in assenza di una normativa nazionale, poche Regioni hanno adottato le proprie prescrizioni. Su scala nazionale è evidente la disomogeneità tra le Regioni che hanno emanato leggi e regolamenti in materia e Regioni che non hanno ancora affrontato la questione creando notevoli disagi agli utenti, disincentivando l’utilizzo di questa importante tecnologia. In attesa di questo decreto, nel presente documento, senza pretesa di esaustività, saranno fornite le indicazioni generali sugli adempimenti richiesti per le autorizzazioni necessarie all’installazione di impianti geotermici.

Secondo un criterio puramente tecnico (che si ripercuote anche a livello di iter autorizzativo) è possibile distinguere quindi tre tipologie impiantistiche di piccole utilizzazioni:

  • impianti geotermoelettrici per la produzione di energia elettrica (ciclo binario) con potenza termica inferiore a 2 MW termici con pozzi geotermici a profondità inferiori a 400 metri;

  • impianti geotermici open loop (ciclo aperto) che prevedono la captazione e la reiniezione in falda del fluido geotermico o acqua di falda;

  • impianti geotermici closed loop (circuito chiuso) che non prevedono la captazione di acqua di falda bensì lo scambio termico con il sottosuolo (terreno, corpi idrici, o idrogeologici) tramite l’impiego di sonde geotermiche (orizzontali e verticali).

A norma dell’articolo 4 del D.Lgs. 28/2011, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati da speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle caratteristiche di ogni singola applicazione.

Secondo un criterio di proporzionalità, queste attività potranno essere soggette alle seguenti procedure amministrative:

a) articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.);

b) procedura abilitativa semplificata (di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 28/2011);

c) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (di cui all’articolo 6, comma 11 del D.Lgs. 28/2011).

Le linee guida alle autorizzazioni sono specificate nel Decreto del MiSE 10 Settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione stessa, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Tale autorizzazione viene rilasciata secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dai richiamati decreti n. 387/2003 e n. 28/2011, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione viene convocata la Conferenza dei Servizi. La suddetta autorizzazione prevede un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale o previo espletamento della “Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.” sul progetto preliminare (qualora siano previste tali procedure). A tal proposito è necessario citare l’articolo 10 comma 7 del D.Lgs.22/2010, nel quale viene specificato che le piccole utilizzazioni locali per impianti di potenza inferiore ad 1 MW e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di Verifica di Assoggettabilità Ambientale.

Purtroppo la normativa nazionale non specifica assolutamente i casi di applicazione della procedura abilitativa semplificata e della comunicazione relativa all’attività di edilizia libera (ad eccezione degli impianti geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti con potenza compresa tra 0 e 200 kW per i quali è sufficiente la comunicazione, così come disciplinato dal paragrafo 12 delle linee guida alle autorizzazioni). 

Alcune Regioni hanno proposto una propria normativa in materia, anche in relazione alla posa delle sonde geotermiche, tra queste si citano la Regione Toscana (L.R. 2005 n. 39 e L.R. 2009 n. 71) e la Regione Lombardia (Regolamento Regionale 2006 n. 2, Legge Regionale 2006 n. 24, Legge Regionale 2009 n. 10, Regolamento Regionale 2010 n. 7) che disciplinano molto dettagliatamente le specifiche tecniche degli impianti, gli adempimenti e gli iter autorizzativi, incentivando e promuovendo efficacemente la diffusione di questa tecnologia. Altre Regioni (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, ecc..) hanno proposto regolamenti o particolari vincoli.

Il presente studio è finalizzato alla delineazione di un quadro normativo delle Regioni Convergenza in ambito geotermico. Purtroppo nessuna delle Regioni prese in considerazione ha ancora adottato specifici regolamenti per quanto riguarda la posa di sonde geotermiche, creando in tal senso un gap non indifferente tra le varie Regioni.

La Regione Campania con L.R. 2008 n. 8 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente” e s.m.i. e con il relativo regolamento di attuazione 10/2010 e con D.D. 2011 n.420 “Criteri per la uniforme applicazione delle Linee Guida per il procedimento di cui  all'art. 12 del  D.Lgs. 387/2003, emanate con DM MiSE 10/09/2010, pubblicato in GU n. 219 del 18/09/2010”) disciplina le attività che prevedono lo sfruttamento di acque calde e fluidi geotermici di cui all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22/2010. Inoltre in riferimento a questo ultimo, la stessa Regione Campania, con delibera del 12/04/2012 ha approvato il “Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l’uso domestico di acque pubbliche”, il quale individua nello specifico all’art. 3 comma 1, lettera m) l’uso di acque derivate finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore.

Anche la Regione Calabria con l’emanazione della Legge Regionale 5 novembre 2009 n. 40 “Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria” e del Regolamento Regionale 5 maggio 2011 n. 3 “Regolamento di attuazione Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40”, disciplina la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera (nei quali rientrano i fluidi geotermici a “bassa entalpia”).

Le Regioni Puglia e Sicilia si attengono integralmente ai testi nazionali vigenti. Come già anticipato le piccole utilizzazioni locali (ad eccezione delle sonde geotermiche a circuito chiuso) sono disciplinate dal R.D. 1775/1933 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”, di seguito denominato T.U. (Testo Unico) e successive modifiche ed integrazioni e dalle connesse leggi regionali.

Ai sensi dell’art. 95 del sopracitato Decreto, per procedere alla ricerca di acque sotterranee o a scavo di pozzi è necessario presentare domanda di autorizzazione all’Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, corredando la domanda del piano di massima dell’estrazione e dell’utilizzazione che si propone di eseguire. L’autorizzazione non dà diritto all’utilizzo dell’acqua rinvenuta, a tal fine occorre presentare domanda di Concessione di derivazione di acque sotterranee, ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico. A norma dell’art. 17, infatti, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio da parte dell’Autorità competente. 

Ogni Ufficio del Genio Civile predispone idonea modulistica che il richiedente deve presentare. La documentazione minima consiste in una dettagliata relazione geologico-tecnica nella quale devono essere indicate: l’uso alla quale la risorsa è destinata, il volume d’acqua richiesto (a norma dell’articolo 6, le utenze possono essere suddivise in grandi e piccole derivazioni), la prova della disponibilità della risorsa idrica, il tipo di pompa impiegata, il contatore, il sito, le mappe catastali. Chiaramente ogni Ufficio può disporre integrazioni della documentazione a corredo dell’istanza. 

Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni corredate dai progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, la regolazione, l’estrazione, la derivazione e dalle specifiche relazioni tecniche, sono trasmesse all’Autorità di Bacino territorialmente competente per l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, previsto dall’art. 7 comma 2 del Testo Unico che, entro i termini di quaranta e novanta giorni dalla data di ricezione rispettivamente delle domande relative a piccole e grandi derivazioni, esprime il proprio parere al competente Ufficio Istruttore in merito alla compatibilità dell’utilizzazione con il Piano di Tutela delle Acque.

L’Ufficio istruttore ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso sul Bollettino Regionale. Dopo trenta giorni dall’avviso, la domanda e il relativo progetto, vengono pubblicati con ordinanza del Genio Civile nell’Albo pretorio del Comune interessato, per una durata di quindici giorni, specificando il termine entro il quale possono essere sollevate opposizioni e/o osservazioni riguardo alla derivazione.

L’Ufficio del Genio Civile valuta le opposizioni e le osservazioni pervenute nei termini, procede alla visita dei luoghi (alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati) e redige una relazione dettagliata sulle circostanze constatate durante il sopralluogo. 

A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica, viene redatto il disciplinare di concessione, contenente le condizioni che regolano i rapporti tra concessionario e ufficio concedente.

A norma dell’articolo 12bis comma 3, è possibile l'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde per usi diversi da quello potabile se:

  • viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;

  • non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane;

  • sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

Contestualmente all’istanza di concessione di derivazione, è valutata quella di autorizzazione allo scarico per la quale si fa riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ed alle connesse leggi regionali.

Ai sensi dell’art. 104 del suddetto Decreto, l'Autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque d’infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. Inoltre l’art. 124 dello stesso Decreto stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e che salvo diversa disciplina regionale, l’istanza deve essere presentata alla Provincia, ovvero all’Autorità d’Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza l’Autorità competente  si pronuncia in merito al rilascio dell’autorizzazione.

L’autorizzazione che viene rilasciata al titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico, è valida per 4 anni a partire dalla data del rilascio e può esserne richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza dell’autorizzazione.

La realizzazione delle perforazioni prevista per le piccole utilizzazioni è comunque soggetta a quanto previsto dall’art. 840 del Codice Civile “Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo” nel quale viene sancito che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, ed il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino (con le dovute eccezioni per quanto riguarda cave, miniere, ecc...) e dall’art. 889  “Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi” nel quale si obbliga chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, ad osservare una distanza minima di due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno dell’opera predetta. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Ai sensi della Legge del 1984 n. 464 “Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale” qualora la perforazione si spinga oltre i 30 m dal piano campagna, il richiedente deve fornire le necessarie comunicazioni al Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA). Entro trenta giorni dalla data d’inizio delle indagini il proponente deve comunicare la localizzazione delle indagini e degli studi da eseguire ed entro trenta giorni dalla fine dei lavori deve fornire una relazione dettagliata sui risultati geologici e geofisici. Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni, relative alle indagini eseguite a mezzo di perforazioni, deve avvenire mediante la compilazione dei “Moduli Legge 464-84” scaricabili dal sito http://www.isprambiente.gov.it/it . I moduli compilati e firmati possono essere inviati tramite Posta Elettronica Certificata oppure a mezzo raccomandata A/R.

Nel caso in cui tali opere ricadano all’interno di aree che costituiscono la Rete Natura 2000, quindi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) devono essere sottoposte alla fase di “screening” della Valutazione d’Incidenza.

Qualora il progetto ricada anche parzialmente all’interno di un’area Parco, deve essere accordato il Nulla Osta dall’Ente Parco, lo stesso deve essere rilasciato dall’Ente Gestore nel caso in cui il progetto ricada in una Riserva Regionale. Inoltre, sono soggette ad autorizzazione, da parte dell’ente di competenza, i progetti che ricadono in aree soggette a vincoli: per quello idraulico ed idrogeologico deve provvedere l’Autorità di Bacino, per quello paesaggistico la commissione paesaggistica, ecc.

In riferimento alle “piccole utilizzazioni locali” di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D.Lgs. 22/2010 in relazione alle sonde geotermiche a circuito chiuso, possono essere distinte tre principali tipologie ovvero “sonde geotermiche orizzontali”, ”sonde verticali” che prevedono la perforazione di pozzi e ”sonde integrate con i pali di fondazione”.

Le lacune normative, precedentemente enunciate in riferimento alle Regioni Convergenza, si ripercuotono maggiormente per queste tipologie di utilizzazioni.

Per l’installazione delle sonde geotermiche orizzontali e delle sonde integrate ai pali di fondazione di edifici di nuova costruzione, non dovrebbe essere prevista alcuna autorizzazione ma soltanto una comunicazione al Comune di pertinenza relativa all’attività di edilizia libera (D.Lgs. 28/2011). 

Per l’installazione di sonde geotermiche verticali senza scambio di acque dovrebbe essere sufficiente, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, presentare al Comune, trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, una dichiarazione (PAS) a mezzo cartaceo o per via telematica, accompagnata da una relazione di dettaglio del progetto che si intende realizzare, firmata da un progettista abilitato, che attesti la compatibilità dell’opera con gli strumenti urbanistici approvati, i regolamenti edilizi vigenti e il rispetto delle norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie.

È bene sottolineare che la messa in posa di sonde geotermiche, seppur considerata poco impattante dal punto di vista ambientale ed esclusa dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., è soggetta alle normative ambientali (Valutazione di Incidenza in caso di aree della Rete Natura 2000 ecc...). 

Poiché l’installazione di sonde geotermiche prevede delle perforazioni, è possibile riferirsi alla precedente descrizione per le piccole utilizzazioni locali che prevedono la captazione di acqua di falda.

In merito alla realizzazione di impianti di produzione di calore mediante l’installazione di sonde geotermiche l’Unione Geotermica Italiana (UGI) ha elaborato un documento, da porre all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico che individua i casi di applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS), in attuazione a quanto previsto dal comma 4, art. 7 del D.Lgs. 28/2011.

Le tipologie di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinate al riscaldamento e alla climatizzazione degli ambienti e le corrispondenti procedure semplificate previste sono riportate in Allegato al suddetto documento. Esso riporta le seguenti indicazioni:

  • impianto in appositi registri regionali che saranno istituiti presso tutte le Regioni;

  • le sonde geotermiche integrate con pali di fondazione di nuove costruzioni senza scambio di acque o fluidi sono sottoposte a comunicazione e registrazione dell’impianto collegata al permesso di costruire;

  • le sonde geotermiche verticali senza scambio di acque o fluidi sono sottoposte a PAS e registrazione dell’impianto ed eventuale regime autorizzativo regionale per la perforazione solo in funzione di specifiche esigenze di tutela ambientale motivate da adeguati quadri conoscitivi del sottosuolo;

  • gli impianti di produzione di calore da energia geotermica tramite pompa di calore di capacità termica inferiore a 1 MW, mediante prelievo di acque sotterranee inferiore a 50 l/s, e a profondità inferiore di 400 m sono sottoposti ad autorizzazione al prelievo di acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. 22/2010, del T.U. 1775/1933 e la connessa disciplina regionale, ad eventuali adempimenti di VIA previsti su scala nazionale e regionale e alla registrazione dell’impianto;

  • gli impianti di produzione di calore da energia geotermica di capacità termica inferiore a 1 MW mediante prelievo di acque sotterranee calde inferiore a 50 l/s, e a profondità inferiore di 400 m sono sottoposti ad autorizzazione al prelievo di acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. 22/2010, del T.U. 1775/1933 e la connessa disciplina regionale, ad eventuali adempimenti di VIA previsti su scala nazionale e regionale e alla registrazione dell’impianto.

Per ulteriori approfondimenti relativi alle prescrizioni per l’esercizio dello sfruttamento di piccole utilizzazioni locali si consulti il testo VIGOR – Prime indicazioni tecnico-prescrittive in materia di impianti di climatizzazione geotermica.

 

18. Iter autorizzativo piccole utilizzazioni locali Regione Sicilia

19.   Produzione di energia elettrica

 La Sicilia è una delle poche Regioni d’Italia sul cui territorio (esclusivamente in alcune isole minori) potenzialmente si potrebbe produrre energia elettrica mediante l’installazione di centrali geotermoelettriche a ciclo binario che rientrino nei canoni delle “piccole utilizzazioni locali”.

 Si è ritenuto opportuno quindi descrivere brevemente gli adempimenti amministrativi per ottenerne l’autorizzazione.

Questa tipologia di progetto può essere richiesta secondo le modalità procedurali previste dall’Autorizzazione Unica di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. che viene rilasciata dalla Regione Sicilia (si rimanda al paragrafo precedente per la breve descrizione della procedura e relative tempistiche di rilascio).

In particolare l’istruttoria è di competenza dell’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia - Servizio 3 “Autorizzazioni e Concessioni”, sito in Via Ugo La Malfa 87 90146 – Palermo, al quale è necessario inoltrare l’istanza di autorizzazione.

Tale istanza e la relativa documentazione tecnica devono essere presentate anche a tutte le Amministrazioni interessate. Il Dipartimento dell’Energia (Servizio 3) provvede a indire la Conferenza dei Servizi per ottenere tutti i pareri necessari per l’autorizzazione mediante un unico procedimento (anche in relazione alle “opere connesse” tra le quali rientrano le perforazioni). In tabella 1 si riportano le Amministrazioni interessate nell’ipotetico caso in cui il progetto sia previsto sul territorio provinciale di Trapani (ad esempio nel Comune di Pantelleria). L'istanza in bollo va presentata solo al Dipartimento Energia (Servizio 3) mentre è sufficiente inoltrare agli altri enti una copia per conoscenza ed una copia del progetto (non in bollo) anche in formato elettronico.

Per la compilazione dell’istanza e per la preparazione degli allegati tecnici da presentare è necessario riferirsi alla normativa attualmente vigente:

  • D. Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

  • D.Lgs. 29 dicembre 2003 n.387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno  dell'elettricità"

  • Deliberazione Giunta Regionale (Regione Sicilia) 3 febbraio 2009 n.1 “Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.) – approvazione”.

Tutti gli adempimenti amministrativi, la documentazione tecnica da allegare e i documenti relativi alla società proponente sono dettagliatamente descritti nella Parte III delle “Linee Guida”.

 


 Tabella 1 Elenco degli enti a cui inviare la richiesta (oltre all’Autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione unica). In caso si presenti la necessità di un loro parere o nulla-osta, questo verrà rilasciato in conferenza dei servizi.

align="center">Mi.S.E. – Dipartimento comunicazioni

Ispettorato Territoriale Sicilia

Via Alcide De Gasperi n. 103

PALERMO

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Dipartimento Regionale Energia

Servizio 10 Attività tecniche e risorse minerarie

Stessa sede dell’Autorità competente

Dipartimento Interventi infrastrutturali per l’agricoltura U.O. 19 Demanio trazzerale

Via Nicolo Garzilli n. 36 - PALERMO

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

D.G.T. Sud e Sicilia Segreteria Coordinata

Via Gaetano Daita n. 15

PALERMO

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Dipartimento Regionale Infrastrutture

mobilità e trasporti Servizio 12

Via Leonardo da Vinci n. 161 - PALERMO

Dipartimento Interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Servizio IV Interventi di sviluppo rurale ed azioni LEADER (Solo x impianti su terreni agricoli)

Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea

Reparto Territorio e Patrimonio

Lungomare Nazario Sauro n. 38

70121-B A R I

Genio civile

TRAPANI

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Azienda Sanitaria Provinciale

TRAPANI

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Comando Regione militare SUD

Ufficio logistico infrastrutture

Piazza Vittoria n. 14

90129-PALERMO

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Agenzia delle Dogane

Direzione Provinciale

TRAPANI

RFI  Rete Ferroviaria Italiana

Direzione Territoriale Produzione
Piazza Cairoli n. 5

90123-PALERMO

Comando militare marittimo autonomo Sicilia

Via Caracciolo n. 3

96011-AUGUSTA SR

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Provincia Regionale di Trapani

8° Settore territorio, ambiente, riserve naturali e protezione civile
TRAPANI

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Gestore di rete (ENEL, TERNA, ecc...)

Dipartimento Regionale Ambiente

Servizio 1 VAS/VIA

Via Ugo La Malfa n. 169 - PALERMO

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Comune di Pantelleria

ANAS S.p.A.

Via Alcide De Gasperi n. 247

90146 – PALERMO

Dipartimento Regionale Urbanistica

Servizio 6 Varianti urbanistiche relative C.d.S.

Via Ugo La Malfa n. 169 - PALERMO

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Soprintendenza BB.CC.AA.

TRAPANI

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ENAC – Direzione operativa Napoli

Viale Ruffo di Calabria

c/o Blocco Tecnico ENAV – CAV

80144 - Napoli Capodichino

fax 081 7802038

Dipartimento Regionale Energia

Servizio 8 U.R.I.G.

Stessa sede dell’Autorità competente

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Ispettorato ripartimentale delle foreste

TRAPANI

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ENAV S.p.A. Area operativa Progettazione Spazi aerei

Via Salaria n. 716

00138 - ROMA

SNAM  Rete Gas

Distretto Sicilia

Via Florio n. 21

95045 –  MISTERBIANCO (CT)

Vigili del Fuoco - Comando Provinciale

C.da Milo - S.S. 113

91100 -TRAPANI
fax 0923550350
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In aggiunta a queste disposizioni relative alla normativa nazionale, il P.E.A.R.S. (Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano) dispone la documentazione da presentare per l’autorizzazione in Conferenza dei Servizi.

Ai sensi del punto 2 del Piano Energetico Regionale è necessario presentare:

  • attestazione di Istituto di Credito o Società di disponibilità a finanziare l’iniziativa, anche attraverso lettera di “patronage” e di sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo;

  • documentazione attestante la disponibilità giuridica dell’area di impianto in capo al richiedente;

  • autocertificazione da parte del richiedente per l’assunzione nei confronti dell’Amministrazione della responsabilità diretta per tutte le fasi di realizzazione ed avvio di impianto;

  • dichiarazione di primaria Compagnia di Assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativi dei rischi sia per la mancata erogazione di energia elettrica sia per i danni ai macchinari necessari per la produzione di energia;

  • comunicazione della sede legale istituita dal richiedente in Sicilia ed impegno al suo mantenimento per il tempo di efficacia dell’autorizzazione.


20.   Impianti geotermici open loop (circuito aperto)

Per quanto riguarda gli impianti geotermici “open loop”, la Regione Sicilia non ha ancora aggiornato, tramite regolamenti e leggi proprie, le procedure per la derivazione di acque pubbliche per le quali si attiene integralmente al Regio Decreto 1775/1933 e s.m.i. del quale è stata fornita una breve descrizione nei paragrafi precedenti. Essa trova applicazione sull’intero territorio ed è integrata dalla L.R. 2003 n. 7 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica”.

Chiunque intenda provvedere alla ricerca di acque sotterranee o allo scavo di pozzi, per usi diversi da quello domestico, deve chiederne autorizzazione all’Ufficio Regionale del Genio Civile di competenza, corredando la domanda del piano di massima dell’estrazione e dell’utilizzazione che si intende eseguire. Ipotizzando la realizzazione di un impianto geotermico open loop nel Comune di Mazara del Vallo è necessario ottenere l’Autorizzazione alla ricerca di acqua mediante escavazione e, successivamente alla realizzazione del pozzo, presentare istanza di Concessione per la derivazione e l’utilizzo di acqua sotterranea al Genio Civile della Provincia di Trapani U.O. 9 “Acque concessioni e autorizzazioni”. Dal sito del Genio Civile, è possibile recuperare la modulistica necessaria e la documentazione da allegare per ogni tipologia di istanza.

Per ottenere l’Autorizzazione alla ricerca è necessario presentare:

  • domanda in carta bollata, indirizzata all’Ufficio del Genio Civile di Trapani (quattro copie di cui una in bollo);

  • relazione tecnica riguardante il progetto di ricerca, l’utilizzazione prevista delle acque e le caratteristiche del pozzo (quattro copie);

  • relazione idrogeologica (quattro copie);

  • planimetria catastale con esatta indicazione del punto di indagine (quattro copie);

  • corografia dell’I.G.M. in scala 1:25.000 di cui due con indicazione in rosso del punto di indagine (cinque copie);

  • copia del certificato catastale ed estratto di mappa, relativi alla particella ove si intende realizzare il pozzo (quattro copie);

  • copia del titolo di proprietà o altro titolo equipollente (tre copie);

  • atto di consenso dei proprietari dei fondi nel caso in cui l’opera ricada nel terreno di proprietà di terzi;

  • autorizzazione comunale ai sensi dell’art.5 della L.R. 1985 n.37.

Successivamente alla realizzazione del pozzo ed al ritrovamento della risorsa idrica è possibile inoltrare richiesta di concessione per l’attingimento delle acque sotterranee.

L’istanza deve essere indirizzata all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, per il tramite dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani, in doppio originale in bollo e in duplice copia in carta semplice e deve essere completa di:

  • dati anagrafici, codice fiscale e residenza del richiedente;

  • indicazione Comune, Contrada e particella dove è ubicata la derivazione;

  • quantità di acqua richiesta in concessione;

  • uso delle acque richieste (industriale – geotermico ?);

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica:

  • relazione nella quale deve essere dettagliatamente descritto il piano di captazione ed di utilizzazione delle acque;

  • relazione idrogeologica redatta sulla base della Nota Assessoriale n.1872/99;

  • certificato catastale ed estratto di mappa relativi alla particella di interesse;

  • titolo di proprietà;

  • planimetria del comprensorio servito;

  • carta topografica dell’I.G.M. (una copia) in scala 1:25.000 con ubicazione in rosso dell’opera;

  • sezione quotata dell’opera di captazione e delle eventuali opere di raccolta esistenti e da installare;

  • disegni particolareggiati delle opere d’arte principali (attraversamenti, ponti, canali ecc...).

Il Dipartimento Regionale dell’Ambiente provvede al rilascio dell’autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde e delle acque termali, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 27/1986 e s.m.i. Inoltre quest’ultima legge stabilisce all’art. 40 che i Comuni sono le autorità competenti al controllo e al rilascio degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi che recapitano o non recapitano in pubbliche fognature.

Si ricorda che per gli impianti eccedenti 1 MW di potenza termica installata è necessaria la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. Inoltre, per tutte le opere da effettuare in aree della Rete Natura 2000 è necessaria la Valutazione di Incidenza.

 

21.   Sonde geotermiche closed loop (circuito chiuso) e pali energetici

Questa tipologia d’impianti, non prevedendo nessun prelievo di fluidi di sottosuolo, è soggetta ad un iter autorizzativo semplificato ma non chiaramente definito. In attesa del Decreto Ministeriale che regolamenti la materia, di seguito vengono fornite alcune utili informazioni sulle modalità di richiesta di tali tipologie d’impianti.

I tempi per ottenere l’autorizzazione sono molto variabili, anche in virtù della mancanza di norme di carattere nazionale alle quali le amministrazioni comunali possano far riferimento.

A titolo di esempio si cita l’iter seguito per l’autorizzazione dell’impianto geotermico per la climatizzazione della sede che ospita l’U.O.S. di Capo Granitola del CNR-IAMC. L’opera poiché rientrante nella definizione di cui all’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 22/2010 ha previsto l’adozione di procedure semplificate.

Per l’autorizzazione da presentare al Comune di competenza territoriale, ovvero il Comune di Campobello di Mazara, si è fatto riferimento al Piano Regolatore Generale che nel caso di impianti tecnici (categoria nella quale rientrano le sonde geotermiche) non ha previsto un regime autorizzativo, bensì una comunicazione d’inizio lavori.

Una copia del progetto esecutivo e la comunicazione d’inizio lavori sono stati inviati sia al Genio Civile di Trapani, che all’Ente Provincia di Trapani (quest’ultimo anche in riferimento all’individuazione del sito per lo smaltimento degli scarti di perforazione).

Inoltre è stato necessario ottenere l’Autorizzazione Paesaggistica dalla Sovraintendenza Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, ai sensi dell’art. 3, D-C.P.M. 12/12/2005.  

Non sono stati richiesti adempimenti di VIA in quanto la potenza dell’impianto proposto era inferiore ad 1 MW.

Con D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’1/3/2012, è stato  istituito il Catasto Regionale degli impianti termici, un sistema informativo regionale, che costituisce un primo importante passo nella direzione di un vero e proprio Catasto regionale delle fonti energetiche rinnovabili. Infatti, in tale sistema confluiranno tutte le informazioni riguardanti non solo gli impianti destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti e produzione di acqua calda, ma anche l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dislocati sul territorio siciliano. L’iter di trasmissione dei dati prevede che nei casi d’installazione di nuovo impianto termico o di sostituzione di un vecchio generatore di calore, l’installatore qualificato provveda ad inviare copia della scheda identificativa dell’impianto conforme all’Allegato A (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare < 35 kW) o all’Allegato B (per gli impianti con potenza termica nominale ≥ 35 kW) alle Autorità competenti, Province e Comuni con più di 40.000 abitanti, e al Dipartimento Regionale dell’Energia. I tecnici manutentori devono trasmettere alle Autorità competenti, con le cadenze stabilite dal D.Lgs. 192/2005, copia del rapporto di controllo tecnico conformi agli Allegati G (< 35 kW) ed F (≥ 35 kW).

L’obiettivo di tale decreto è quello di disciplinare l’installazione, la tenuta e il monitoraggio di tutti gli impianti per una corretta manutenzione e conoscenza degli stessi al fine di limitare i consumi, contenere l’impatto ambientale e aumentare la sicurezza.

 

22. Iter autorizzativo piccole utilizzazioni locali Regione Campania

23.   Produzione di energia elettrica

La Campania è una Regione che potenzialmente potrebbe permettere la produzione di energia elettrica secondo le modalità previste nella definizione di “piccole utilizzazioni locali”.

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 420 del 28 settembre 2011 ha adottato i criteri per uniformare l’applicazione delle linee guida nazionali per il procedimento di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, al fine di agevolare l’attuazione da parte del personale amministrativo e di superare dubbi interpretativi.

L’iter per la realizzazione d’impianti di energia elettrica da FER prevede una “autorizzazione unica” rilasciata dalla Regione, la cui l’istruttoria è di competenza dell’AGC 12 Sviluppo Economico – Settore 4 Regolazione dei Mercati.

Il richiedente deve compilare l’istanza conformemente all’allegato A del suddetto  Decreto e presentare un DVD o CD-ROM che contenga gli allegati citati nel modello in formato .pdf. Tali allegati devono essere conservati in formato cartaceo dal proponente e debitamente firmati e timbrati da tecnico abilitato. Il proponente ha l’obbligo di inviare la convocazione della Conferenza dei Servizi, ricevuta mediante PEC, alle amministrazioni elencate nella stessa e di depositare presso di loro copia della documentazione su supporto cartaceo almeno quindici giorni prima della conferenza.

Gli adempimenti amministrativi e la documentazione tecnica da allegare sono contenute all’interno del Decreto e del relativo allegato.

 

24.   Impianti geotermici open loop (circuito aperto)

Come anticipato precedentemente la Regione Campania ha provveduto all’emanazione di leggi proprie (L.R. 8/2008 e R.R. 10/2010) per regolamentare l’uso diretto del calore geotermico.

La suddetta normativa disciplina le piccole utilizzazioni locali la cui definizione è espressa all’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22/2010 “utilizzazioni di acque calde geotermiche, anche sotto forma di vapore, reperibili a profondità inferiori a quattrocento metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici”. L’utilizzo di tali risorse, consentito per le attività che comportano un risparmio energetico, è autorizzato secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione (e di seguito riportate) e comunque “esclusivamente” mediante scambio energetico. Pertanto è da escludere la produzione di energia elettrica, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale (D.Lgs. 22/2010, art. 10). Si sottolinea che il loro sfruttamento può essere autorizzato qualora sia riconosciuta l’impossibilità di utilizzo a scopi terapeutici delle acque minerali e termali riconosciute.

Nello specifico la normativa provvede a definire le modalità di:

  • ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali naturali e termali, ivi comprese le sostanze ad esse associate (gas e vapori);

  • ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque di sorgente;

  • ricerca, estrazione e utilizzazione delle piccole utilizzazioni locali.

Di seguito si pone l’attenzione sulla documentazione da produrre ai fini dello sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali e sulle autorità in Campania delegate al rilascio della relativa autorizzazione alla ricerca e allo sfruttamento.

Le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti Locali e altri organismi di diritto pubblico, dotati di capacità tecniche ed economiche adeguate agli interventi e ai relativi impegni finanziari programmati, ai fini del rilascio di un permesso di ricerca, possono presentare istanza alla Giunta Regionale - Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali - Centro Direzionale Isola A/6, 80143, Napoli.

L’istanza opportunamente redatta in conformità a quanto previsto nell’Allegato A del R.R. 10/2010 e corredata della documentazione e degli elaborati tecnici che in esso sono riportati, deve essere munita di marca da bollo da 14,62 euro.

Essa deve contenere la seguente documentazione:

  1. generalità del richiedente e domicilio eletto nella Provincia in cui si svolgono le attività di ricerca (in allegato la copia del documento d’identità del richiedente valido);

  2. denominazione ed estensione dell’area, nonché durata del rilascio del permesso;

  3. indicazione del/i Comune/i entro il/i quale/i ricade l’opera;documentazione attestante possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici adeguati alle attività da intraprendere quale:

  4. documentazione attestante possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici adeguati alle attività da intraprendere quali: 

      • relazione esplicativa inerente i mezzi di finanziamento previsti per l'attuazione del programma dei lavori di ricerca;

      • certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con relativa attestazione di assenza di procedure fallimentari o concorsuali a proprio carico con annotazione antimafia;

      • relazione sulle esperienze imprenditoriali e attività economiche e lavorative pregresse;

      • dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario;

      • atto d'individuazione del direttore dei lavori di ricerca con relativo curriculum vitae;

  5. documentazione che provi che le aree del permesso siano nella disponibilità del richiedente;

  6. copia dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora il richiedente fosse una società;

  7. provvedimento dell’organo deliberativo che autorizza la ricerca e la richiesta del permesso qualora il richiedente fosse un Ente locale o altro organismo di diritto pubblico;

  8. area (Modello RAV scaricabile su http://www.sito.regione.campania.it/.../ModulisticaCaveAcque.htm);

  9. copia della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (qualora la derivazione di acque superficiali superasse i 1000 l/s o la derivazione di acque sotterranee superasse i 100 l/s) o della procedura di Valutazione d’Incidenza (qualora il progetto ricadesse in siti d’importanza comunitaria e d’interesse regionale).

    Inoltre l’iter prevede la produzione di un congruo numero di elaborati tecnici, quali:

  10. una relazione geologica che fornisca un dettaglio geo-morfologico, strutturale ed idrogeologico dell’area richiesta in permesso, l’ubicazione di pozzi esistenti e di sorgenti con particolare riferimenti agli usi attuali e qualsiasi altro studio utile alla comprensione del modello idrogeologico alla scala del bacino di ricarica;

  11. indicazione del tipo di utilizzo alla quale la risorsa è destinata; ogni altro tipo di studio e sperimentazione; 

  12. una descrizione delle aree, strutture, edifici e impianti che saranno interessati dalla futura utilizzazione della risorsa;

  13. l’accertamento tecnico di fattibilità del progetto su aree libere da concessioni di acque minerali e termali;

  14. una previsione dei risparmi finanziari per l’utilizzo di acque calde in alternativa all’uso di energia elettrica e idrocarburi, facendo riferimento nel calcolo alla temperatura convenzionale di 15°C dei reflui;

  15. il progetto di chiusura mineraria dell’opera di captazione (in caso di esaurimento, incoltivabilità del giacimento o sua inutilizzabilità secondo le modalità descritte in Allegato N) e il progetto di ripristino ambientale;

  16. una corografia in scala 1:25.000 o di maggior dettaglio in cui siano riportati: il perimetro del permesso  (i cui vertici siano identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico) e i confini comunali e provinciali;

  17. una cartografia dell’area in scala 1:5.000 o maggior dettaglio su Carta Tecnica Regionale Numerica riportante:
      • l’indicazione dei vertici (come sopra);

      • i lati che uniscono i vertici, tracciati con linea rossa;

      • le coordinate dei vertici in UTM33-WGS84 e relativa monografia;

      • la descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per individuare i lati. 

    Tutto ciò deve essere presentato in formato cartaceo e su supporto informatico in formato .pdf, .shp o .dwg. 

  18. una mappa redatta su planimetria catastale, riportante gli stessi elementi di cui al punto sopra, anche in scala adattata al formato A4 oppure A3

  19. un piano parcellare in forma tabellare, dove per ogni particella siano indicati il numero, il comune, il foglio di mappa, il nominativo e l’indirizzo dei proprietari dei suoli;

L’estensione del permesso di ricerca non deve eccedere i 300 ettari; la ricerca relativa ad aree con estensione superiore a tale limite può essere rilasciata solo nel caso di comprovate esigenze di individuazione del bacino idrogeologico. E’ opportuno sottolineare che l’utilizzazione di risorse note come piccole utilizzazioni locali potrà essere autorizzata ad un soggetto titolato qualora sia riconosciuta l’impossibilità di utilizzo delle acque minerali e termali individuate a scopi terapeutici.

Tale permesso può essere rilasciato per la durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un anno, previa istanza motivata.

Riguardo alla tempistica del procedimento di rilascio, agli obblighi del richiedente prima e dopo l’inizio dell’attività e a modalità di rinnovo, ampliamento/riduzione dell’area del permesso, a proroga o a trasferimento del titolo si faccia riferimento a quanto esposto nel paragrafo precedente.

Il richiedente prima di procedere alle perforazioni del suolo deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta o altri assensi da parte delle Autorità competenti

Qualora le perforazioni superassero i trenta metri il richiedente dovrebbe dare comunicazione all’ISPRA trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, come da Legge 464/1984.

Inoltre il richiedente deve fornire lo schema di condizionamento del/dei foro/i in opportuna scala e l’ubicazione dell’opera di presa su planimetria catastale.

Il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali, in merito al procedimento si esprime entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza; se non si esprime entro tale termine l’istanza si ritiene respinta.

Il procedimento di rilascio prevede che:

  • il Settore dia comunicazione al richiedente e ai proprietari dei suoli interessati dell’avvio del procedimento;

  • l’avvio del procedimento sia pubblicato sul B.U.R.C. ;

  • l’istanza venga affissa per quindici giorni sull’Albo pretorio di tutti i Comuni, in modo che chiunque possa  sollevare opposizioni o osservazioni;

  • il responsabile del procedimento acquisisca tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni da tutti gli enti interessati, comprese le eventuali osservazioni pervenute ai Comuni interessati;

  • il provvedimento venga rilasciato in bollo; in caso di mancato accoglimento dell’istanza ne sia data comunicazione al richiedente.

Per ulteriori dettagli si rimanda ai testi delle leggi citate (8/2008 e 10/2010) e al relativo Allegato A.

In merito ad ampliamenti o riduzioni, a proroga, a trasferimento del permesso si rimanda rispettivamente agli allegati B – C – D del regolamento sopracitato.

Il ricercatore, in possesso degli idonei requisiti tecnici ed economici, che abbia individuato un giacimento di acque minerali naturali o termali, possiede titolo preferenziale per il rilascio della concessione rispetto a soggetti terzi che ne hanno presentato domanda.

L’istanza di concessione, opportunamente munita di marca da bollo da 14,62 euro, deve essere presentata alla Giunta Regionale -  Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali - Centro Direzionale Isola A/6, 80143, Napoli. Essa deve essere redatta conformemente a quanto previsto nell’allegato E del regolamento 10/2010 e corredata della documentazione e degli elaborati tecnici che in esso sono riportati.

L’istanza deve chiaramente contenere tutte le informazioni relative al concessionario, nonchè la denominazione, l’estensione, la durata in anni e l’indicazione del/i Comune/i sul/i quale/i su cui ricade la concessione, così come riportato nel paragrafo precedente. Alla suddetta istanza devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici:

  • corografia in scala 1:25.000, riportante il perimetro di concessione con i vertici numerati, il/i pozzo/i e i confini comunali e provinciali; a tal proposito si ricorda che l’area di concessione, deve essere delimitata, in campagna, da vertici precisi e ben visibili in cui siano indicati il nome della concessione e il numero del vertice e, nei centri abitati, con riferimenti fissi e facilmente individuabili (indicati poi nella cartografia su Carta Tecnica Regionale Numerica). I lati che uniscono tali vertici devono seguire, ove possibile, limiti fisici riconoscibili sul terreno, se non è possibile, devono essere rappresentati da una linea retta che congiunga i due vertici successivi posti a una distanza tale da poter essere facilmente osservati con strumenti ottici. Le medesime specifiche devono essere adottate per l’individuazione di pozzi e sorgenti, mediante l’affissione di etichette in cui siano riportati: la sigla identificativa, la denominazione della concessione e gli estremi del relativo decreto dirigenziale;

  • il programma tecnico-finanziario dello sfruttamento, che dimostri la fattibilità dell’opera in aree esterne a concessioni di acque minerali e termali, che contenga:
      • le caratteristiche idrogeochimiche dell’area;

      • l’ubicazione plano-altimetrica, la stratigrafia, lo schema di condizionamento, la profondità e la potenza termica di tutti i pozzi;

      • le prove di portata e i relativi diagrammi;

      • una dichiarazione che attesti l’assenza di interferenza tra l’opera e le falde sfruttate a scopi termali nelle vicinanze;

      • una descrizione delle aree, strutture ed edifici interessati;

      • le previsioni delle esigenze energetiche termiche complessive annue e la previsione dei risparmi finanziari per lo sfruttamento della piccola utilizzazione locale, in alternativa all'uso di energia elettrica e da idrocarburi;

      • le caratteristiche dell’impianto di estrazione e ubicazione delle strumentazioni di misura in pozzo (volumi, portata e temperatura);

      • descrizione degli impianti di utilizzazione;

      • i dati e la descrizione dei trattamenti, delle quantità e delle caratteristiche dei reflui e dei recettori finali;

  • la cartografia dell’area interessata dall’attività, redatta su Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:5.000 o di maggior dettaglio, riportante l’esatta ubicazione del/i pozzo/i, con riferimenti fissi e quotati e le relative coordinate UTM33-WGS84; l’ubicazione delle strutture e degli edifici interessati; il percorso delle condotte adduttrici. Tale elaborato deve essere consegnato sia in formato cartaceo che su supporto informatico in formato .pdf, .dwg e .shp;

  • una mappa riportante gli stessi elementi di cui al punto precedente, redatta su planimetria catastale aggiornata, anche in scala adeguata al formato cartaceo A4 oppure A3. Per questo elaborato è necessario fornire il formato su supporto informatico .pdf, .dwg e .shp;

  • il piano parcellare in forma tabellare nel quale, per ogni particella ricadente nell'area di concessione, siano indicati il Comune, il foglio di mappa e il numero di particella, il nominativo e l'indirizzo dei proprietari dei suoli;

  • i certificati e i relativi verbali di prelievo rilasciati da strutture accreditate riguardo alle analisi chimiche e batteriologiche eseguite sulle acque, nel periodo precedente alla richiesta di concessione;

  • lo studio delle caratteristiche dell’impianto di estrazione e delle apparecchiature di misura poste in pozzo;

  • l’attestazione relativa alla compatibilità urbanistica delle opere adibite allo sfruttamento della risorsa;

  • l’attestazione comunale dei vincoli esistenti sull’area e relativa cartografia in scala 1:10.000 in cui è riportato il perimetro della concessione e del/i pozzo/i;

  • lo studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali;

  • una perizia tecnica e una descrizione anche grafica delle pertinenze oggetto della concessione (quali opere di captazione, manufatti, serbatoi, ecc.);

  • il progetto della eventuale chiusura mineraria (a cui fa riferimento l’Allegato N) e il progetto di ripristino ambientale.

  • documentazione attestante i requisiti morali, tecnici ed economici adeguati allo sfruttamento del giacimento, in particolare il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio che attesti l’assenza di procedure fallimentari o concorsuali a proprio carico con annotazione antimafia e una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della Regione Campania relativa alla durata del progetto ivi compreso il periodo di attuazione del ripristino ambientale;

  • copia della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d’Incidenza, quando previste (vedi sopra); 

  • copia dell’istanza per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, presentata all’Ente competente, che come da L.R. 4/2011, è il Comune;

  • parere dell’A.S.L. competente;

  • certificazione del Comune attestante la conformità urbanistica delle opere, strutture ed edifici interessati, ove già esistenti;

  • relazione che attesti la disponibilità delle aree, dove sono presenti i punti di captazione e le strutture relative allo sfruttamento della risorsa geotermica, da parte di colui che presenta l’istanza di concessione;

  • provvedimento dell’organo deliberativo che autorizza la ricerca e la richiesta del permesso nel caso in cui il richiedente fosse un Ente locale o altro organismo di diritto pubblico;

  • copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nel caso in cui il soggetto richiedente sia una Società.

Il procedimento di rilascio della concessione si concluderà entro 90 giorni. Esso prevede:

  • che il Settore dia comunicazione al richiedente e ai proprietari dei suoli interessati dell’avvio del procedimento;

  • la pubblicazione sul B.U.R.C. dell’avvio del procedimento

  • l’istanza viene affissa per quindici giorni sull’Albo pretorio dei Comuni interessati e chiunque può sollevare opposizioni o osservazioni;

  • che i Comuni inviano il referto di pubblicazione dell’istanza e le relative osservazione al Settore;

  • che il Settore acquisisce i pareri dell’ASL (oggi ASP) competente per territorio, dal competente settore regionale per la Valutazione d’Impatto ambientale o Valutazione d’Incidenza qualora prevista, i nulla osta e le autorizzazioni degli enti preposti alle aree soggette a vincoli;

  • che il Settore valuta la documentazione suddetta pervenuta, quindi rilascia in bollo la concessione oppure dà comunicazione dell’esito negativo del provvedimento al richiedente.

La durata della concessione per le piccole utilizzazioni è fissata in un massimo di dieci anni, ferma restando la possibilità di rinnovo (da presentare almeno un anno prima della scadenza) da parte del concessionario che abbia ottemperato agli obblighi e alle prescrizioni indicate nel provvedimento di rilascio ed è in possesso requisiti necessari allo sfruttamento della risorsa secondo il programma approvato, anche con procedura di rinnovo semplificata (di cui all’Allegato H).

Il Settore competente può tuttavia ridurre tale periodo quando dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e alla tutela della risorsa, emerge una limitata sostenibilità della risorsa, oppure efficacia differita della concessione sulla base di quanto indicato nel programma dei lavori.

È opportuno ricordare che il concessionario sarà obbligato a:

  • fornire tutte le informazioni richieste in qualsiasi momento dal Settore;

  • trasmettere entro il 30 ottobre di ogni anno il programma dei lavori previsti per l’anno successivo e tutti i dati rilevati dalle apparecchiature in dotazione;

  • trasmettere comunicazione all’ISPRA, come già argomentato sopra, entro trenta giorni prima dell’inizio delle perforazioni che superino i trenta metri di profondità;

  • fornire lo schema di condizionamento del/i pozzo/i in scala e l’esatta planimetria catastale con l’esatta ubicazione dell’opera di presa.

Per ulteriori informazioni si rimanda al testo di legge (L.R. 8/2008 e R.R. 10/2010). In merito a ampliamento/riduzione, rinnovo, trasferimento, autorizzazione per l’utilizzazione delle acque, autorizzazione alla stipula dei contratti di somministrazione a terzi fruitori, al disciplinare di chiusura mineraria dell’opera di captazione, all’immissione/reimmissione di fluidi termali esausti nel sottosuolo si rimanda rispettivamente agli allegati F - H – I – L – M – N - O  della sopracitata legge. Per ulteriori informazioni si rimanda alle specifiche contenute nei testi di legge. In merito ad ampliamento/riduzione, rinnovo, rinnovo con procedura semplificata, trasferimento si rimanda agli Allegati F – G – H – I .

Poiché la Legge Regionale n. 8/2008 e il relativo Regolamento n. 10/2010, per loro stessa definizione disciplinano la ricerca e lo sfruttamento di “acque calde geotermiche”, qualora si volesse procedere alla realizzazione di un impianto di climatizzazione “open loop” con prelievo di acqua di falda (non geotermica) da un pozzo, è necessario presentare richiesta di autorizzazione alla ricerca e scavo dei pozzi e concessione di derivazione acque pubbliche, secondo quanto disposto dal “Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l’uso domestico di acque pubbliche”, approvato con delibera della Giunta Regionale del 12/06/2012. Tale Regolamento, in particolare, individua all’art. 3 comma 1 “l’uso di acque derivate finalizzato al recupero energetico mediante scambio in impianti a pompa di calore”. Le richieste di ricerca e concessione delle acque devono essere inoltrate alla Provincia competente per territorio, mentre la richiesta di scarico deve essere presentata al Comune competente per territorio, secondo quanto disciplinato dalla Legge Regionale 4/2011, all’art.1, comma 250 che trasferisce le competenze relative al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, dalle Province ai Comuni. La temperatura limite oltre la quale l’emungimento di acque rientra nell’ambito delle piccole utilizzazioni locali (secondo la definizione della Legge Regionale 8/2008) non è specificata ma a discrezione delle amministrazioni (circa 18°C). 

La Regione  si impegnava che entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC (n. 36 del 11/06/2012) del suddetto Regolamento, ad emanare con provvedimento regionale la modulistica inerente i procedimenti in oggetto, ed alcune Province, come ad esempio, quella di Caserta, hanno già disposto sul proprio portale, informazioni utili alla presentazione dell’istanza di autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee.

L’istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee deve essere presentata in bollo al “Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile”, Viale Lincoln ex Area S. Gobain  – 81100 Provincia Caserta.

 Gli interessati devono allegare in duplice copia la seguente documentazione:

  • Planimetria del fondo del terreno con l'indicazione del punto dove verrà eseguita la  perforazione e le eventuali operazioni tecniche relative in scala 1:2000;

  • Cartografia della zona in scala 1:25.000 con l'indicazione delle coordinate chilometriche I.G.M. riferite alle aree di ricerca;

  • Relazione e schema del piano di massima dell'estrazione e dell' utilizzazione dell'acqua sotterranea a firma di un tecnico abilitato;

  • Disegno tecnico del pozzo, dell'avanpozzo, del pozzetto d'ispezione, ecc.  in scala 1: 50;

  • Visure catastali di mappa e partita relativi sia al fondo oggetto di ricerca, sia a quelli cui l'opera sarà asservita;

  • Iscrizione alla Camera di Commercio per le società;

  • Titolo di proprietà autenticato là dove la ditta catastale sia a nome di persona diversa dalla richiedente;

  • Autorizzazione del proprietario del fondo a firma autenticata ad eseguire le opere; in deroga si farà riferimento all'art. 67 della circ. n. 11827/36 Ministero LL.PP.;

  • Versamento  intestato all'A.P. di Caserta per i diritti istruttori;             

Allo stesso Settore di cui sopra, deve essere presentata l’istanza (in bollo) di concessione per l’utilizzo di acque sotterranee, a cui allegare la stessa documentazione presentata per la ricerca, con l’aggiunta di:

  • Relazione  geologica ed idrogeologica con prove di emungimento e relativi grafici, ciclo di utilizzo delle acque, indicazione del quantitativo di acqua utilizzato espresso in  mc/annui e lt/sec, e dichiarazione se la zona è/non servita da rete idrica consortile;

  • Indicazione del tipo di misuratore di portata installato;

  • Analisi chimico-batteriologiche delle acque effettuate dall' ARPAC di Caserta.

Senza entrare nel dettaglio dell’istruttoria (dettagliatamente descritta nel testo del Regolamento), ai fini del rilascio del provvedimento di concessione, il soggetto autorizzato alla ricerca e allo scavo, comunicherà la fine dei lavori ed entro trenta giorni dalla fine dei lavori di trivellazione presenterà la domanda di derivazione e tutta la documentazione stabilita all’art.7 del presente regolamento all’Ufficio Provinciale di riferimento. L’Ufficio Istruttore verificherà la documentazione entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di concessione.

Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare che contiene le condizioni e le prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario. La concessione d’uso per scambio termico viene rilasciata per una durata di trenta anni.

Lo stesso regolamento prevede all’art.36 che per le derivazioni finalizzate all’uso per scambio termico in impianti a pompa di calore, nei casi in cui sia previsto lo scarico nella stessa falda di emungimento, a norma dell’art. 104 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, all’istanza di concessione deve essere allegata contestuale istanza di autorizzazione allo scarico in falda, contenente almeno la seguente documentazione tecnica:

  • relazione tecnica generale;

  • ricostruzione della circolazione sotterranea indotta dal prelievo di acque e dalla loro reimmissione, in modo che il posizionamento dei punti di presa e resa minimizzi il riciclo d’acqua, la formazione di zone di stagnazione, alterazione della temperatura che comporti precipitazione e messa in soluzione di sostanze inquinanti o richiami di contaminanti da monte e zone laterali;

  • schema completo del ciclo delle acque dal prelievo allo scarico;

  • caratterizzazione chimico-fisica e batteriologica dell’acqua di presa;

  • planimetria dell’insediamento con l’ubicazione delle opere di presa e resa, in scala di dettaglio 1:1.000;

  • descrizione tecnica dell’impianto di scambio termico: schema di funzionamento, presenza di altri fluidi, portata di scarico, temperatura di scarico delle acque in condizioni normali e in quelle più gravose, tutti gli elementi che concorrono a caratterizzare l’impianto;

  • planimetria in scala di dettaglio con l’indicazione di tutte le reti di approvvigionamento, dei punti di scarico (con relativa numerazione e coordinate geografiche UTM33N-WGS84, schema delle camere di avampozzo e dei pozzi di resa.

L’autorizzazione viene rilasciata dall’Autorità competente, a seguito di indagine preventiva sul progetto di scarico alle seguenti condizioni, ovvero se:

  • non sono presenti sostanze pericolose nello scarico;

  • sono presenti sostanze pericolose, la reimmissione non deve determinare variazioni nella circolazione idrica che possano estendere l’inquinamento;

  • le acque reimmesse non hanno caratteristiche peggiori di quelle prelevate ed un incremento della temperatura tale da non alterare le caratteristiche del corpo idrico.

La durata dell’autorizzazione è quinquennale ed è rinnovabile previa domanda da presentare almeno un anno prima della scadenza.

Come già riferito, la normativa regionale 4/2011 individua all’art.1 comma 250 il Comune  come Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico (in falda, in corpo idrico superficiale e su suolo). Tale Legge impone ai Comuni di procedere ad una riorganizzazione interna e regolamentazione per assolvere a questo particolare e delicato onere. Qualora si volesse optare per lo scarico in pubblica fognatura il rilascio dell’autorizzazione spetta all’Autorità d’Ambito. Tali enti, come disciplinato dalla stessa Legge, provvederanno entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza al rilascio dell’autorizzazione (riducendo i termini previsti dal Testo Unico sull’Ambiente, fissati a 90 giorni).

 

25.   Sonde geotermiche closed loop (circuito chiuso) e pali energetici

Le piccole utilizzazioni che prevedono l’installazione di sonde geotermiche all’interno di perforazioni verticali appositamente realizzate nel terreno a profondità di qualche centinaio di metri e comunque non superiori a 400 m, prevedono, come da Decreto Legislativo 22/2010, l’adozione di procedure semplificate da parte delle Regioni. Ad oggi, tuttavia, la Regione Campania non risulta aver predisposto specifici regolamenti né registri regionali e monitoraggio degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche.

 

26. Iter autorizzativo piccole utilizzazioni locali Regione Puglia

27.   Impianti geotermici open loop (circuito aperto)

In merito alle piccole utilizzazioni locali di cui all’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22/2010, la Regione Puglia si attiene al Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici, di cui al Regio Decreto 1775/1933 e alla Legge Regionale 18/1999 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee”.

L’iter autorizzativo per gli impianti a circuito aperto con prelievo di acqua di falda da  pozzo prevede, come riferito dalla L.R. 18/1999 un’autorizzazione alla escavazione di pozzi per scopi di ricerca finalizzata all’utilizzazione di acqua sotterranea, la cui domanda va presentata alla Provincia competente per territorio (le funzioni in materia di autorizzazioni e concessioni di acque sotterranee fino al 31/12/2010 in capo alle Regioni, sono state trasferite alle Province a partire dal 1/1/2011), corredata della documentazione tecnica riportata in allegato dalla suddetta legge; una concessione all’utilizzo di acque sotterranee, da indirizzare alla Provincia, redatta su carta bollata (entro un anno dal termine di scadenza dell’autorizzazione alla ricerca) e corredata della documentazione tecnica riportata dalla normativa, con specifica indicazione dell’utilizzo previsto, a pena di inammissibilità. Una copia della domanda deve essere trasmessa all’Autorità di Bacino competente per territorio per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato. Il provvedimento viene notificato al Comune e alla Provincia interessati. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso si verifichino situazioni che pregiudichino l’equilibrio della falda o dell’ambiente circostante. Inoltre possono essere richiesti eventuali adempimenti di VIA previsti su scala nazionale e regionale.

La domanda di autorizzazione alla ricerca, da presentare in duplice copia, di cui un originale in bollo, conformemente all’Allegato 1 della Legge sopracitata, deve contenere le seguenti informazioni:

  • utilizzo cui è finalizzata la ricerca;

  • dati anagrafici della ditta istante;

  • identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee;

  • estensione dell’area interessata dal progetto.

A corredo dell’istanza devono essere forniti:

  • atto di proprietà dell’area interessata dall’escavazione; 

  • relazione tecnica ed elaborati grafici (vedi Allegato 1 della legge);

  • planimetria catastale;

  • foglio corografico IGM (1:25.000);

  • relazione idrogeologica e documentazione integrativa richiesta in fase di istruttoria.

Si ricorda che tutti gli atti, in duplice copia, devono essere firmati in originale dal richiedente e da tecnici abilitati per legge, ognuno per le proprie competenze.

La domanda di concessione all’estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, da presentare in duplice copia di cui una in bollo, conformemente all’Allegato 2 della Legge sopracitata, deve contenere, oltre alle informazioni e alla documentazione prevista per l’autorizzazione alla ricerca:

  • n.ro 1 ricevuta di pagamento di spese istruttorie;

  • n.ro 1 attestazione di versamento di contributo idrografico;

  • n.ro attestazione di versamento tassa regionale sulle concessioni;

  • n.ro 1 copia dell’autorizzazione alla ricerca rilasciata dalla Provincia;

  • relazione idrogeologica (vedi Allegato 2 della Legge);

  • relazione impiantistica;

  • copia della documentazione trasmessa all’ISPRA;

  • certificato di analisi chimica e batteriologica effettuata sul campione d’acqua estratto dal pozzo.

Tra i documenti richiesti in allegato alle istanze per la ricerca e l’utilizzo delle acque sotterranee, ne citiamo i più importanti di seguito:

  • duplice copia della documentazione tecnico-amministrativa, comprendente: una relazione tecnica e relativi elaborati grafici, una relazione idrogeologica finale, una relazione impiantistica;

  • nulla osta o parere dell’Ente Parco, o del soggetto gestore, sulla compatibilità della perforazione di ricerca idrica finalizzata alla derivazione di acqua all’interno dell’area naturale;

  • Valutazione d’Incidenza Ambientale rilasciata dal Servizio Ambiente, Ufficio VIA e AIA, da richiedere qualora l’opera ricadesse in Siti d’Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciale; 

  • Verifica di Assoggettabilità a VIA (solo per impianti di potenza >1 MW o derivazione acque 100 l/s) o eventuale Valutazione d’Impatto Ambientale rilasciata dall’amministrazione competente;

  • documentazione attestante l'avvenuta trasmissione di copia della documentazione all'Autorità di Bacino della Regione Puglia. Essa trasmetterà il proprio parere in merito alla richiesta entro 40 giorni per le piccole derivazioni, entro 90 per le grandi derivazioni;

  • copia della documentazione trasmessa all'ISPRA – Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo, (il modulo è reperibile sul sito ‎ http://www.isprambiente.gov.it/it ‎);

  • “comunicazione inizio lavori di perforazione” da presentare alla Provincia e al Comune sul cui territorio ricade l’opera, ai sensi dell’art.13 della L.R. 18/1999, secondo il quale le imprese che eseguono i lavori di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dell’inizio delle operazioni di scavo, devono comunicare la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito interessato dalla ricerca, nonché gli estremi dell’autorizzazione concessa alla ricerca.

A titolo esemplificativo si riporta la modulistica predisposta dalla Provincia di Lecce per ottenere l’autorizzazione alla ricerca ed all’attingimento di acque sotterranee:

  • “autorizzazione alla escavazione di pozzi” per l’utilizzo delle acque sotterranee. L’istanza in bollo, deve essere presentata alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, via Umberto I, 13, 73100, Lecce. La scheda di domanda, gli allegati a corredo e le spese istruttorie previste sono dettagliatamente descritte sul portale della Provincia, sul quale è reperibile il modulo da compilare per ottenere regolare autorizzazione (http://www.provincia.le.it/web/10716/474autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee dopo aver effettuato il sopralluogo e verificato i requisiti e le condizioni richieste; 

  • "concessione all’estrazione ed utilizzo di acque sotterranee”. L’istanza in bollo, deve essere presentata alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, via Umberto I, 13, 73100, Lecce. La scheda di domanda, gli allegati a corredo e le spese istruttorie previste sono dettagliatamente descritte sul portale della Provincia, sul quale è reperibile il modulo da compilare per ottenere regolare concessione (http://www.provincia.le.it/web/10716/464). La Provincia rilascia la concessione all’utilizzo delle acque sotterranee dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste;

  • “autorizzazione allo scarico”. Nel caso di autorizzazione allo scarico su suolo o sottosuolo, l’utente deve presentare alla Provincia (così come disposto dalle L.R. 24/1983, 31/1995 e 17/2000) istanza in bollo, in duplice copia, utilizzando l’apposita modulistica. I tempi di rilascio dell’autorizzazione sono fissati a novanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Nel caso di reimmissione in falda delle acque prelevate, la normativa nazionale D.Lgs. 152/2006, all’art. 104, comma 2, consente di effettuare lo scarico diretto in falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, previa autorizzazione da parte dell’Autorità competente. All’art.36 della L.R. 31/1995 si fa riferimento all’autorizzazione alla reiniezione nella stessa falda di provenienza delle acque di infiltrazione di miniere o pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria. L’istanza di reimmissione deve essere presentata contestualmente a quella di concessione alla derivazione all’ufficio di competenza territoriale, il quale provvederà ad istruire la pratica, a richiederne eventuali integrazioni e a trasmetterla all’ARPA competente per territorio per il relativo parere.

All’istanza devono essere allegate tutte le informazioni relative a:

  •  ricostruzione della circolazione sotterranea indotta dal prelievo di acque e dalla loro successiva reimmissione in falda;

  • schema completo del ciclo delle acque, dal prelievo alla reimmissione finale, con rappresentazione completa dei circuiti separati per funzione ed utilizzo delle acque emunte; 

  • considerazioni tecniche sull'impianto di scambio termico: funzionamento, presenza di altri fluidi segregati, presenza di additivi, portata di reimmissione, temperatura acqua di reimmissione nelle condizioni di funzionamento dell'impianto normali e in quelle più gravose; 

  • descrizione del materiale dei condotti utilizzati per il prelievo e la reimmissione,  tipo di fluido utilizzato per l'impianto frigorifero, dettagli descrittivi del sistema di scambio termico tra il circuito aperto falda – pozzi - falda e il circuito chiuso dell'impianto di condizionamento, ovvero tutti gli elementi tecnici che concorrono a caratterizzare l'impianto;

  • planimetria di dettaglio dell'insediamento  con l'ubicazione delle opere;

  • schema della cameretta avampozzo e schema costruttivo del pozzo di resa;

  • schema dell'impianto di scambio termico.

 

28.   Sonde geotermiche closed loop (circuito chiuso) e pali energetici

Le piccole utilizzazioni che prevedono l’installazione di sonde geotermiche all’interno di perforazioni verticali appositamente realizzate nel terreno a profondità di alcune centinaia di metri e comunque non superiori a 400 m, prevedono (come da D.Lgs. 22/2010) l’adozione di procedure semplificate da parte delle Regioni. Ad oggi però la Regione Puglia non ha ancora predisposto alcun iter autorizzativo né registri regionali e monitoraggio degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche.

Con D.G.R. del 23 febbraio 2010 n. 456 la Regione Puglia ha affidato al Politecnico di Bari-Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (di seguito D.I.C.A.) l’incarico di redigere lo “Studio per l’analisi dello stato dell’arte sulla geotermia a bassa entalpia nella Regione Puglia”  approvando la Convenzione ad esso allegata registrata in data 09.06.2010 con numero di repertorio 011721. In data 18.07.2012 prot. n. 20094, il Politecnico di Bari ha trasmesso copia del suddetto Studio, che prevedeva, tra l’altro, la redazione di una bozza di regolamento per l’installazione di sonde geotermiche. Allo stato attuale (Gennaio 2013) si sta provvedendo alle attività di chiusura formale della convenzione e a breve verrà esaminata la bozza di regolamento regionale.

Lo scorso anno, data l’evoluzione della normativa di settore, l’Autorità Ambientale della Regione, quale promotrice di azioni per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, ha pubblicato un breve opuscolo a carattere divulgativo contenente alcuni suggerimenti preliminari per l’implementazione, nei progetti di prossima realizzazione e nella normativa, di contenuti che consentano la diffusione di buone pratiche realizzative e gestionali (http://ecologia.regione.puglia.it/files/aa/ECO_DOC_AA_13_Geotermia.pdf).

In assenza di indicazioni normative, qualora siano previsti progetti di questo tipo, andrebbero in ogni caso inviate al Comune competente per territorio alcune informazioni specifiche nell’ambito delle ordinarie procedure amministrative riguardanti la realizzazione e modifica di edifici ed impianti (quali ad esempio la trasmissione della documentazione relativa al D.M. n.37/08, al D.Lgs. n. 311/06 e D.P.R. n. 59/09, richiesta di permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.). Come indicato nel documento divulgativo già citato, si possono derivare utili suggerimenti in merito alle informazioni da trasmettere:

  • Dati del richiedente;

  • Ubicazione del sito su cartografia a diverse scale: cartografia IGM in scala 1:25.000, CTR in scala 1:5.000, ortofoto in scala 1:5.000, planimetria catastale aggiornata;

  • Coordinate delle sonde in UTM WGS 84;

  • Rilievo fotografico;

  • Vincoli vigenti sul sito d’interesse;

  • Studio geologico ed idrogeologico con dettaglio delle indagini svolte, della revisione dei dati bibliografici esistenti per l’area (qualsiasi elemento utile a definire correttamente il modello termico) e delle metodologie attraverso le quali è stato possibile determinare i parametri geotermici utilizzati (prove dirette come test di resa termica): caratteristiche litostratigrafiche, idrogeologiche e termiche del terreno, analisi preventiva degli effetti indotti dall’impianto sul corpo idrico, ecc.

  • Progetto esecutivo del geoscambiatore: ubicazione degli elementi dell’impianto, tipologie di materiali utilizzati nell’impianto, tecniche di perforazione e di installazione, indicazione del riutilizzo dei terreni di risulta della perforazione (come previsto da D.Lgs. 152/2006);

  • Autorizzazioni concesse/richieste per la realizzazione del progetto.

Nonostante i sistemi a circuito chiuso siano esclusi dagli adempimenti di VIA, gli interventi che ricadono in ZPS e SIC devono essere sottoposti a Valutazione d’Incidenza da presentare presso la Provincia di competenza, come da D.G.R. 304/2006, in cui sono ampiamente riportate le direttive per l’attuazione delle diverse fasi della valutazione d’incidenza. Inoltre gli interventi ricadenti in aree Parco devono acquisire il Nulla Osta dell’Ente Parco, quelli in Riserva l’autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità (UTB) competente per territorio, ecc.

Occorrerà inoltre trasmettere all’ISPRA la documentazione necessaria per eseguire perforazioni che superino i trenta metri di profondità, come previsto dalla Legge 464/1984, almeno trenta giorni prima dell’inizio degli scavi, nonché la documentazione di fine lavori. Siffatto tipo di progetto prevedrà l’individuazione del coordinatore della sicurezza, la definizione di un piano di sicurezza e coordinamento, nonché di un piano operativo di sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Qualora prevista, nell’ambito delle ordinarie procedure amministrative riguardanti la realizzazione e modifica di edifici ed impianti, la redazione della documentazione tecnica di fine lavori dovrebbe essere redatta da figure professionali abilitate e presentata al Comune di competenza territoriale. Tale documentazione deve comprendere il rilievo fotografico successivo all’intervento, la stratigrafia di dettaglio incontrata durante la perforazione, la tecnica di perforazione, i macchinari utilizzati, i problemi riscontrati durante la perforazione, il certificato di collaudo, i dispositivi di monitoraggio installati.

Occorre sottolineare che non esiste un regolamento regionale per l’installazione di sonde geotermiche, né una banca dati informatizzata (un registro regionale delle sonde geotermiche) che consenta la registrazione dell’impianto, per cui le informazioni riportate sopra si rifanno a modelli proposti da altre Regioni che hanno già adottato una normativa sugli impianti e a suggerimenti ricevuti dagli enti locali per procedere correttamente alla realizzazione di tali progetti.

Se il progetto di realizzazione di un edificio prevede la costruzione di pali di fondazione, possono essere inserite delle sonde geotermiche attraverso le quali avviene lo scambio termico con il suolo. La realizzazione di sonde integrate con i pali di fondazione che non prevedono scambio di acqua non necessitano di alcuna autorizzazione, ma è sufficiente specificare nel progetto che si provvede alla realizzazione di pali energetici.

 

29. Iter autorizzativo piccole utilizzazioni locali Regione Calabria

30.   Impianti geotermici open loop (circuito aperto)

Come già precedentemente anticipato la Regione Calabria ha provveduto all’emanazione della Legge Regionale 5 novembre 2009 n.40 “Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria” e del Regolamento Regionale 5 maggio 2011 n.3 “Regolamento di attuazione Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40”, disciplinando la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera e di cava.

In particolare appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze minerali d’interesse locale quali le acque minerali e termali e i fluidi endogeni a “bassa entalpia”. Tali sostanze possono essere oggetto di ricerca e coltivazione da parte di qualsiasi soggetto dotato dei requisiti prescritti dalla legge e secondo le modalità di attuazione da essa previsti.

La Legge prevede che la domanda di permesso debba essere presentata in bollo alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive, che valuterà la regolarità e la completezza della documentazione. Alla domanda è necessario allegare sia la documentazione amministrativa che quella tecnica elencata all’interno dell’Allegato A del regolamento di attuazione.

La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione indice una Conferenza dei Servizi, per sentire il parere di Comuni e Province interessate, che si svolge entro e non oltre i novanta giorni. Entro tale termine, sentito l’ORAE (Osservatorio Regionale Attività Estrattive), la Regione emana il decreto con il quale nega o rilascia il titolo. Il procedimento per il conferimento del permesso di ricerca si conclude entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il titolo viene accordato per la durata di due anni, può essere prorogato per ulteriori due anni e può avere un’estensione massima di 10 km2. Il permesso può essere rilasciato su un’area sulla quale è già stato concesso un permesso di ricerca, purché i due progetti siano compatibili. Il titolare del permesso deve corrispondere un canone annuo alla Regione rapportato alla superficie accordatagli, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale.

Inoltre tale Legge prevede che, qualora l’Autorità abbia riconosciuto l’esistenza e la coltivabilità della risorsa, può conferire al soggetto in possesso di capacità tecnica, economica ed organizzativa il titolo di concessione. La domanda, cui deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnico-progettuale (che comprende il progetto di coltivazione e di recupero ambientale) di cui all’allegato B1 del regolamento, deve essere presentata alla Regione che ne curerà l’istruttoria. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda viene indetta la Conferenza dei Servizi, che coinvolge i Comuni e le Province interessati, i quali possono sollevare opposizioni e/o osservazioni in merito al conferimento. Quest’ultima deve essere conclusa entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. L’Autorità istruttrice, concluse le procedure di verifica di compatibilità ambientale e sentito l’ORAE emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione della risorsa. La concessione può avere un’estensione massima di 2 km2 e una durata di 20 anni. Il concessionario deve versare alla Regione un contributo annuo stabilito nella misura risultante dalla normativa regionale vigente. I proprietari dei terreni sui quali insisteranno i permessi di ricerca o le concessioni minerarie accordati, secondo le norme della presente Legge, non possono opporsi all'occupazione e all'uso dei suoli interessati dall'attività mineraria, fatto salvo il loro diritto ad un equo risarcimento per i danni subiti e per l’indisponibilità dei fondi occupati dalle strutture minerarie e dagli annessi servizi.

Non è specificato il limite di temperatura al di sotto del quale l’iter prevede la richiesta di concessione di derivazione delle acque (< 20°C) secondo le modalità previste dal Regio Decreto 1775/1933. La Legge Regionale n. 34/2002, in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n. 59”) ha delegato alle Province l’esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico.

Nell’ambito delle procedure amministrative per il rilascio della concessione di derivazione acque pubbliche superficiali e sotterranee con nota prot. n. 77536 del 01/08/2011 l’Autorità di Bacino della Regione Calabria ha inoltrato agli uffici concedenti delle Province (per piccole derivazioni) e della Regione (per grandi derivazioni) la documentazione da presentare per l’emissione dei pareri necessari (ai sensi dell’ex art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933, modificato dall’art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/2006) per il rilascio dell’autorizzazione. Ai fini dell’acquisizione di tutte le informazioni relative agli impianti e/o alle opere di derivazione in essere sul territorio e per consentire un rilascio celere dei pareri di competenza, con la sopracitata nota si richiede di utilizzare gli schemi di domanda di concessione appositamente predisposti e scaricabili sul portale della Regione Calabria “Dipartimento Lavori Pubblici” riferendosi all’Area Notizie ed Eventi, attraverso la compilazione dei quali, a carico dei richiedenti, gli uffici istruttori potranno verificare preliminarmente la sussistenza delle condizioni di procedibilità delle stesse. Le richieste di parere devono essere trasmesse all’ABR solo dagli uffici provinciali o regionali di competenza e non da soggetti privati, in quanto l’Autorità restituirà (senza procedere ad alcuna istruttoria) le istanze inoltrate prive della verifica di procedibilità amministrativa da parte dell’ufficio istruttore.

Premesso ciò, il soggetto interessato alla realizzazione di un impianto open loop, deve presentare richiesta di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, al Settore della Provincia di competenza (Settore Ambiente e Demanio Idrico per la Provincia di Cosenza; Settore Protezione Civile e Geologico – Servizio Autorizzazioni Demanio Idrico per la Provincia di Catanzaro, ecc.), da produrre in due copie di cui una in bollo. Il modulo di richiesta è reperibile al link http://www.provincia.cosenza.it/portale/portalmedia/modulistica/2012-06/Ricerca%20acque%20sotterranee%20-%20CP%20%20_16-7-2010_.pdf.

Qualora la ricerca dia esito positivo, prima di poter utilizzare le acque, l’utente interessato deve inoltrare richiesta di Concessione di acque sotterranee, al Settore della Provincia competente, da produrre in cinque copie di cui due in bollo. Tale modulo è scaricabile dal link http://www.adbcalabria.it/documenti/news/2012/20120217_3.pdf.

Inoltre le funzioni di autorizzazione relative allo scarico delle acque reflue in corpi idrici superficiali, sul suolo e in mare spettano alle Province. Nella sezione modulistica online, il Servizio Disciplina dei rifiuti, scarico acque, emissioni atmosferiche e sonore della Provincia di Cosenza, ha predisposto i moduli (scheda di domanda, scheda tecnica e modelli di autocertificazione) da compilare per l’istruttoria delle istanze di autorizzazione relativa alle diverse tipologie di scarico derivanti da utenze pubbliche e private.

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Attestazione del versamento a titolo di spese di procedibilità della domanda al Servizio di Tesoreria della Provincia;

  • Fotocopia del documento di riconoscimento del titolare dello scarico;

  • Autocertificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;

  • Concessione di attingimento acque sotterranee ai sensi del Regio Decreto 1775/1933;

  • Scheda Tecnica e documentazione a corredo in tre copie firmate e timbrate da tecnico abilitato (individuazione dello scarico; caratteristiche dell’insediamento; caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico; ecc.).

Si ricorda di trasmettere all’ISPRA, nel caso la perforazione si spinga oltre i 30 metri, la comunicazione di inizio (mod.1), di sospensione (mod. 2), ripresa (mod. 3) e fine indagine (mod. 4), in osservanza della Legge n. 464/1984, utilizzando l’apposita modulistica reperibile dal sito internet http://www.isprambiente.gov.it.

 

31.   Sonde geotermiche closed loop (circuito chiuso) e pali energetici

La Regione Calabria, così come le già citate Regioni Sicilia, Campania e Puglia, non ha ancora provveduto alla definizione di un iter da seguire per la realizzazione di impianti che prevedono la messa in posa di sonde geotermiche, in apposite perforazioni nel terreno, che non comportano prelievo e reimmissione di acqua di falda o fluidi geotermici. Sono tuttora oggetto di discussione gli interventi amministrativi da intraprendere a livello regionale per delegare i Comuni come Autorità competenti e il tipo di richiesta e documentazione che ad essi devono essere inoltrati.

In merito alla realizzazione di sonde geotermiche integrate con pali di fondazione di nuova costruzione (geostrutture), per prassi, è sufficiente presentare al Comune di competenza territoriale (Settore Urbanistica e Territorio) il permesso di costruire nel quale viene indicato opportunamente che si provvede alla realizzazione di pali energetici. Si ritiene opportuno che vengano presentati uno studio idrogeologico con verifica di compatibilità ambientale del progetto, un modello termico e il progetto di geoscambio.

 

32. Iter autorizzativo per permessi di ricerca per la sperimentazione degli impianti pilota

Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale, sono di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale.

Nel caso di sperimentazione di impianti pilota l’Autorità competente è il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che acquisiscono l’intesa con la Regione interessata.

Le istanze di permesso di sperimentazione di impianti pilota non possono essere accettate qualora interessino aree in cui siano già vigenti titoli di legittimazione mineraria geotermici, in quanto questi ultimi sono di carattere esclusivo riferendosi alla medesima risorsa mineraria.

Tali istanze non sono sottoposte a concorrenza, anche se un’istanza può essere presentata in un’area già soggetta ad istanza per permesso di ricerca ordinario purché nel periodo in cui è aperta la concorrenza, ma senza richiederne l’adeguamento dell’area della seconda istanza (per impianto pilota) alla prima (per permesso di ricerca ordinario).

Le istanze pervenute e quelle con procedimento sono pubblicate nel BUIG (Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse).

La durata del permesso è pari ad anni quattro, prorogabile per non oltre un biennio, come indicato in generale per i permessi di ricerca all’art. 4 del D.Lgs. 22/2010, con la differenza che nel periodo di vigenza il titolare deve avere portato a termine l’installazione e la messa in esercizio dell’impianto pilota e dato avvio alla sperimentazione. Il periodo di proroga pertanto è assegnato qualora sia necessario un ulteriore periodo di sperimentazione.

Al termine della sperimentazione, in ragione dell’esito (che se positivo porterà alla realizzazione industriale della coltivazione della risorsa geotermica, se negativo all’abbandono dell’iniziativa) il titolare, con esito positivo, deve inoltrare richiesta di concessione di coltivazione della risorsa geotermica secondo le procedure ordinarie alla Regione competente territorialmente ed al Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto una diversa interpretazione porterebbe ad una elusione della norma principale anche in tema di canoni e contributi.

Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto, non sono dovuti i contributi di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. 22/2010 (ovvero 0.13 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico ai Comuni e  0.195 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati) .

Per ogni proponente non possono essere autorizzati più di tre impianti ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW.

Il D.Lgs. n. 28/2011 ha stabilito che possono essere conferiti titoli minerari per un impegno complessivo autorizzabile non superiore a 50 MW. A decorrere dal comunicato della D.G.E.R.M. del 31 Gennaio 2014, non verranno più accettate istanze relative ad impianti geotermici pilota.     

Di seguito viene proposto un memorandum dell’iter autorizzativo di un permesso di ricerca per la sperimentazione di un impianto pilota.

 

33. Istanza di permesso di ricerca per la sperimentazione di impianti pilota

L’istanza di permesso di ricerca deve essere inviata a:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche Via Molise, 2 – 00187 Roma

Con lettera di accompagnamento su carta intestata completa di:

  • recapito telefonico

  • fax

  • indirizzo e-mail

  • nome di un referente

L’istanza di permesso di ricerca è composta da:

  1. UNA DOMANDA IN ORIGINALE (su foglio in bollo da € 14,60) contenente:

    • DENOMINAZIONE SOCIALE, RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, INDIRIZZO COMPRENDENTE C.A.P. di tutte le società richiedenti, con indicazione delle rispettive QUOTE di partecipazione e del RAPPRESENTANTE UNICO;

    • DENOMINAZIONE DEL TITOLO che identifica l’area di cui si fa richiesta (il nome va scelto tra uno dei toponimi che compaiono nel Foglio IGM all’interno dell’area richiesta in permesso, evidenziandolo nella mappa allegata);

    • REGIONE/I interessata/e; Provincia/E interessata/e; Comune/I Interessato/i;

    • SUPERFICIE in km2 dell'area richiesta: l'estensione areale del permesso non potrà eccedere quella strettamente necessaria allo sviluppo del progetto;

    • COORDINATE GEOGRAFICHE: le coordinate geografiche dei vertici dell'area richiesta devono essere riferite al meridiano di Monte Mario ed espresse in gradi e in minuti primi;

    • FIRMA con indicazione della carica societaria del firmatario e nome in chiaro prima della firma;

  2. PROGRAMMA TECNICO-FINANZIARIO DEI LAVORI PREVENTIVATI (su foglio in bollo da € 14,60) e RELAZIONE TECNICO-GEOLOGICA DELL’AREA, con eventuali disegni e calcoli e marca da bollo da € 1,00 apposta su ogni foglio. Ai sensi dell’art. 3, comma 2bis della Direttiva 1 luglio 2011, la sperimentazione di impianti pilota è concessa mediante permesso di ricerca nel quale vengono stabilite le modalità di coltivazione dei fluidi geotermici. Le attività di ricerca mineraria sono rappresentate in tali casi esclusivamente dalla sperimentazione dell’impianto pilota, nel cui contesto ricadono specifiche operazioni minerarie di realizzazione dello stesso (geofisica di dettaglio e pozzi di accertamento e reiniezione), per cui vengono accettate solo le istanze per le quali il proponente disponga dei dati geotermici necessari per avviare un impianto pilota (esistenza di un pozzo esplorativo o di conoscenze sufficienti della situazione geotermica del sottosuolo); RICEVUTA DI VERSAMENTO del contributo dello 0,5 per mille, come disposto dall’art. 1, comma 10 della legge n. 239/2004, il tutto in busta chiusa, recante il nome della Società richiedente, la denominazione dell’istanza e la dicitura non aprire in rosso;

  3. SCHEDA da allegare al piano topografico, contenente:

    • Nome della Società richiedente;

    • Denominazione del titolo;

    • Regione/i, Provincia/e, Comune/i;

    • Superficie in km2

    • N.ro de/i Foglio/i dell'IGM;

    • Elenco delle coordinate geografiche;

    • Data;

    • Firma

  4. PIANO TOPOGRAFICO, ovvero mappa dell’area richiesta disegnata in nero su foglio/i (originale o copia) dell’IGM scala 1:100.000 o maggior dettaglio, con marca da bollo da € 1.00. I punti di latitudine e longitudine (vertici), che delimitano l’area, devono essere indicati con lettere in minuscolo dell’alfabeto italiano, e riportati nell’elenco delle coordinate e sulla mappa in senso orario ad iniziare da quello più a Nord/Ovest. Qualora l’area del permesso ricada in due fogli dell’IGM, questi devono essere presentati già uniti insieme. Una copia della mappa può essere inviata in formato digitale presso la Div. I all’indirizzo:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Di tutti i documenti sopraelencati, escluso il piano topografico, è necessario inviare anche due copie fotostatiche in carta libera, nonché una copia completa in formato elettronico su DVD, esclusi i documenti di cui al punto 3.

Si precisa inoltre che la società istante deve necessariamente inviare copia dell’intera documentazione sopra citata anche alla Regione competente territorialmente che deve poi rilasciare l’intesa.

 

34. Caratteristiche dell’area

  • L’area deve essere continua e compatta e delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, o con la linea esterna della piattaforma continentale, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione già accordati.
  • I vertici del permesso devono essere espressi in gradi e minuti primi, con longitudine Ovest o Est di Monte Mario.

  • L’estensione areale del permesso non può eccedere quella strettamente necessaria allo sviluppo del progetto. Pertanto lo sviluppo areale è paragonabile a quello previsto in caso di concessione di coltivazione ordinaria (a titolo indicativo, generalmente la superficie del permesso non eccede i 40 km2).

 

35. Documenti societari

Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico non sia già in possesso dei documenti della Società richiedente, deve essere presentata, a corredo dell’istanza, la seguente documentazione (su foglio in bollo da € 14,60) o in copia autenticata:

  • Atto costitutivo;

  • Statuto societario;

  • Certificato Camerale in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza.

Se la Società fosse straniera i sopra indicati documenti devono avere la traduzione giurata in italiano e solo quest’ultima in bollo (€ 14,60).

Si ricorda che per le Società extracomunitarie vige l’obbligo della reciprocità tra Stati, ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge 9/1991.

Per l’esame delle capacità tecniche finanziarie, richieste dall’art. 5 della Legge n. 9/1991 e s.m.i., (Il permesso di ricerca è esclusivo ed è  accordato…a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria  capacità  tecnica ed economica e possiedano o  si  impegnino  a  costituire  in  Italia strutture  tecniche  ed  amministrative   adeguate   alle   attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino…) la Società deve presentare quanto richiesto dall’art. 4 del D.D. 22/03/2011 in carta libera.

Si rammenta che, qualora ci siano cambiamenti dei dati identificativi della Società o dei suoi rappresentanti, gli Uffici della D.G.E.R.M. devono essere tempestivamente informati (circolare n. 425101 del 10/12/1992).

E’ comunque obbligo della Società inviare alla Div.VI ogni anno l’ultimo bilancio approvato.

 

36. Criteri valutativi adottati per l’istruttoria delle istanze

Conclusa un’ istruttoria preliminare dell’UNMIG, l’istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzate alla sperimentazione di impianti pilota viene esaminata dalla CIRM (Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie) che esprime il proprio parere in merito al progetto. Nella seduta del 13 Marzo 2012 sono stati definiti i criteri di esame da adottare per la valutazione delle istanze pervenute all’UNMIG. Tali criteri sono basati su:

  • verifica delle conoscenze da parte della Società richiedente delle strutture geologiche, degli acquiferi superficiali e profondi e delle potenzialità della risorsa geotermica. In particolare in sede di valutazione verranno analizzate la tipologia e il grado di accuratezza delle conoscenze geologiche dell’area oggetto d’istanza: i dati di letteratura, l’acquisizione dei dati derivanti da titoli minerari pregressi che hanno eseguito l’esplorazione profonda attraverso sondaggi, acquisizione di tutti i dati relativi a precedenti prospezioni di carattere geologico, geochimico, idrogeochimico e geofisico;

  • caratterizzazione del serbatoio geotermico attraverso il modelling e la geochimica dei fluidi. In particolare saranno valutati la conoscenza del gradiente geotermico, le correlazioni tra logs di pozzo, il bilancio idrogeologico dell’area, le caratteristiche chimiche delle acque e dei gas, i depositi e le incrostazioni determinate dai fluidi presenti,  le prospezioni di flusso di CO2 e H2S;

  • accuratezza del programma di lavoro e delle caratteristiche tecnologiche dell’impianto pilota con l’obiettivo di emissioni nulle in atmosfera di gas incondensabili. In particolar modo verrà posta attenzione sulle soluzioni adottate dal richiedente in termini di innovazione tecnologica, di prodotto e di processo, relativamente all’intero sistema o a parte di esso; la fattibilità e l’affidabilità tecnica in relazione alle caratteristiche del fluido geotermico, in termini di pressione e temperature nel serbatoio, composizione chimica, quantità di gas ivi presenti, valutazione del piano di monitoraggio posto in essere durante la fase di sperimentazione dell’impianto.

La tempistica dell’istruttoria è molto variabile, infatti non è ancora stato definito un termine del procedimento. In generale il progetto viene sottoposto alla prima CIRM che si riunisce, la durata è variabile da tre a sei mesi ed è funzione anche delle specifiche dell’impianto. Una volta completata l’istruttoria della CIRM, qualora il parere sia positivo, ne viene data comunicazione al Richiedente e si prosegue con l’istruttoria tecnica dopo CIRM.

Qualora le precedenti istanze siano scartate, automaticamente vengono ad essere valutate le istanze attualmente accettate con riserva.

La fase successiva al parere espresso dalla CIRM, riguarda la verifica di compatibilità ambientale del progetto. Il richiedente è invitato a presentare l’istanza di V.I.A. alla Regione interessata. Il settore di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza può emettere il decreto con il quale eventualmente stabilisce di escludere dalla procedura di V.I.A. il progetto inerente il permesso di ricerca. Una volta emanato il decreto di V.I.A. inizia la cosiddetta fase decisoria. Durante quest’ultima il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con la Regione, emana il decreto di conferimento del permesso di ricerca finalizzato alla sperimentazione di impianto pilota.

Potranno essere indette Conferenze dei Servizi nell’ambito delle singole fasi del procedimento, durante le quali saranno acquisti i pareri degli enti e delle amministrazioni coinvolte nel progetto, secondo le modalità di cui alle norme di riferimento statali e regionali. L’istanza e tutti i relativi aggiornamenti sulle fasi del procedimento tecnico-amministrativo per il conferimento, nonché il conferimento del titolo stesso vengono pubblicati sul BUIG.